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Sentenza

Sentenza del 02/01/2025 n. 12 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi relativi all’anno d’imposta 2008: l’Agenzia recuperava l’IRES, notificata a entrambe le società aderenti al consolidato nazionale, e l’IRAP a carico della C.I.G. Srl, contestando l’indeducibilità di componenti derivanti da consulenze ricevute da un soggetto domiciliato a Dubai, paese a fiscalità privilegiata, e la deduzione di costi non documentati. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, la Commissione tributaria regionale del Molise aveva accolto l’appello delle società. L’Agenzia ha proposto cinque motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello, fondata su richiami generici a decisioni relative ad altre annualità e a documentazione senza spiegare il percorso decisionale; 2) violazione delle regole sull’onere della prova in relazione alla convenzione internazionale invocata dalle società; 3) violazione delle stesse regole quanto ai costi non documentati; 4) violazione delle regole sulla deducibilità del costo relativo al rapporto tra C.I.G. e il sig. B.B.; 5) ultrapetizione, perché la CTR aveva accolto anche la contestazione relativa ai costi di assistenza e consulenza legale dello studio C.C., D.D. e Partners, non specificamente impugnata dalle società nei ricorsi introduttivi e sollevata solo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la motivazione della CTR era nulla perché il richiamo a pronunce riguardanti gli anni 2009 e 2010 non era accompagnato da un autonomo esame delle censure né da una spiegazione dell’adeguatezza delle prove per l’anno 2008. Ha accolto anche il quinto motivo: la CTR non poteva decidere una contestazione nuova, relativa ai costi legali, che le società non avevano specificamente sollevato in primo grado. I motivi secondo, terzo e quarto sono rimasti assorbiti, senza decisione sul merito delle relative questioni tributarie. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, perché riesamini la controversia con motivazione congrua e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la fondatezza dei recuperi fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992; art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza, con rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato.

    La motivazione per relationem è legittima soltanto se il giudice rende riconoscibile il proprio ragionamento, esamina criticamente le censure e indica i contenuti della decisione richiamata rilevanti per il caso. Un rinvio generico o un’adesione acritica, che non consenta di comprendere perché le prove sostengano la decisione, determina nullità.

  • Art. 112 c.p.c.; art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992; art. 345 c.p.c.

    La C.T.R., invece di dichiarare inammissibili tali doglianze (come eccepito in quel giudizio dall'Agenzia delle entrate) siccome nuove, ha accolto l'appello annullando integralmente gli atti impositivi, incorrendo, pertanto, nel denunciato vizio di ultrapetizione.

    In appello tributario non possono essere accolte doglianze nuove che non siano state specificamente proposte nei ricorsi introduttivi. Il giudice che decide su una contestazione nuova, ampliando così il tema della controversia oltre le domande ritualmente formulate, incorre in ultrapetizione.

Massime di principio

  • Una sentenza d’appello non è adeguatamente motivata se si limita a richiamare decisioni relative ad altre annualità o ad altra controversia senza confrontarle autonomamente con le censure e i fatti del giudizio. Il rinvio per relationem è ammissibile solo se rende comprensibile il ragionamento seguito.
  • Nel contenzioso tributario, il contribuente deve contestare specificamente nel ricorso introduttivo ciascun rilievo dell’avviso che intende impugnare: non è possibile introdurre per la prima volta in appello una contestazione nuova, salvo i casi consentiti dalla disciplina processuale.
  • Quando la cassazione accoglie un vizio processuale o di motivazione e dichiara assorbiti i motivi sul merito, non decide definitivamente se il tributo sia dovuto: la questione va riesaminata dal giudice di rinvio.

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