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Sentenza

Sentenza del 02/01/2025 n. 5 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento IMU (2013-2018) e TASI (2014-2018) per omissione di denuncia e pagamento relativo a un impianto fotovoltaico da 261,51 KWp installato sulla copertura di un capannone industriale. Questione controversa: se l'impianto debba essere considerato unità immobiliare autonoma e quindi soggetto a censimento catastale e imposizione (IPOTESI dell'ente impositore) oppure se, trattandosi di impianto in falda non architettonicamente integrato, debba essere considerato parte dell'edificio e non soggetto ad autonoma iscrizione catastale (posizione della società e del giudice di primo grado richiamando la circolare 27/E/2016).

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento. Il Collegio ha qualificato l'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni come bene immobile, richiamando l'art. 812 c.c. e la sentenza della Corte di Cassazione n. 6840/2024 che riconosce la natura immobiliare per impianti di notevole potenza destinati alla produzione e immissione in rete. Pertanto l'omessa denuncia e il mancato pagamento delle imposte sono stati ritenuti legittimamente accertati. Le spese di giudizio sono compensate per entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 812 cod. civ.

    "Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo"

    La Corte applica il criterio dell'incorporazione al suolo e della connessione funzionale: impianti fotovoltaici di grande dimensione, pur eventualmente rimovibili, assumono natura di bene immobile in ragione della loro connessione strutturale e funzionale al luogo d'installazione.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E/2016

    i pannelli fotovoltaici non integrati con il fabbricato e funzionali alla produzione di energia, non concorrono a formare la rendita catastale dell'immobile

    La circolare viene richiamata dalla difesa e dal primo giudice per escludere l'obbligo di accatastamento quando i pannelli non siano integrati; tuttavia il Collegio territoriale ritiene prevalenti i criteri giurisprudenziali sulla grandezza e la connessione funzionale per gli impianti di notevole potenza.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 6840/2024

    "Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) ... vanno considerati a tutti gli effetti ... quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili"

    Decisione chiave che stabilisce il principio secondo cui impianti fotovoltaici di rilevante potenza e destinati alla produzione e vendita di energia devono essere qualificati come beni immobili ai fini catastali e fiscali, anche se tecnicamente rimovibili.

  • art. 5, d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato per i criteri di determinazione dell'imposta per fabbricati, utile a segnalare la disciplina applicabile agli immobili della categoria D non ancora iscritti in catasto: la mancata attribuzione della rendita non esime dall'accertamento ai fini IMU/TASI.

Massime di principio

  • Gli impianti fotovoltaici di grande potenza e/o destinati alla produzione con immissione in rete tendono a essere qualificati come beni immobili se risultano connessi strutturalmente e funzionalmente al luogo d'installazione; questo comporta obbligo di censimento e assoggettamento a tributi locali.
  • La semplice rimovibilità fisica dell'impianto non è, di per sé, sufficiente a escludere la natura immobiliare: il criterio decisivo è la connessione funzionale e la destinazione a una duratura utilizzazione nel luogo.
  • Impianti di dimensioni ridotte, destinati prevalentemente all'autoconsumo domestico (es. potenze dell'ordine di pochi kW), sono più facilmente considerati non autonome e non soggetti a separato accatastamento, secondo indirizzi amministrativi come la circolare 27/E/2016.
  • Se l'impianto è realizzato con integrazione architettonica (la copertura svolge funzione duplice di involucro e generazione energetica) ciò può rafforzare l'argomento contro l'accatastamento autonomo; ma per impianti di grandi dimensioni prevalgono i criteri di funzionamento e permanenza.
  • In caso di dubbio tecnico-giuridico è utile produrre documentazione tecnica dettagliata (relazioni, schema di ancoraggio, potenza, destinazione dell'energia) e verificare la giurisprudenza più recente; la qualificazione può dipendere da elementi fattuali concreti (potenza, modalità di ancoraggio, allacciamento alla rete).
  • La mancata preventiva comunicazione o invito al contraddittorio da parte dell'ente impositore non è sempre causa di illegittimità dell'accertamento per tributi locali, perché la normativa comunale prevede una facoltà e non un obbligo in tal senso; tuttavia ogni omissione va valutata caso per caso.

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