Sentenza del 02/01/2025 n. 5 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento IMU (2013-2018) e TASI (2014-2018) per omissione di denuncia e pagamento relativo a un impianto fotovoltaico da 261,51 KWp installato sulla copertura di un capannone industriale. Questione controversa: se l'impianto debba essere considerato unità immobiliare autonoma e quindi soggetto a censimento catastale e imposizione (IPOTESI dell'ente impositore) oppure se, trattandosi di impianto in falda non architettonicamente integrato, debba essere considerato parte dell'edificio e non soggetto ad autonoma iscrizione catastale (posizione della società e del giudice di primo grado richiamando la circolare 27/E/2016).
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento. Il Collegio ha qualificato l'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni come bene immobile, richiamando l'art. 812 c.c. e la sentenza della Corte di Cassazione n. 6840/2024 che riconosce la natura immobiliare per impianti di notevole potenza destinati alla produzione e immissione in rete. Pertanto l'omessa denuncia e il mancato pagamento delle imposte sono stati ritenuti legittimamente accertati. Le spese di giudizio sono compensate per entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 812 cod. civ.
"Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo"
La Corte applica il criterio dell'incorporazione al suolo e della connessione funzionale: impianti fotovoltaici di grande dimensione, pur eventualmente rimovibili, assumono natura di bene immobile in ragione della loro connessione strutturale e funzionale al luogo d'installazione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E/2016
i pannelli fotovoltaici non integrati con il fabbricato e funzionali alla produzione di energia, non concorrono a formare la rendita catastale dell'immobile
La circolare viene richiamata dalla difesa e dal primo giudice per escludere l'obbligo di accatastamento quando i pannelli non siano integrati; tuttavia il Collegio territoriale ritiene prevalenti i criteri giurisprudenziali sulla grandezza e la connessione funzionale per gli impianti di notevole potenza.
Sentenza Corte di Cassazione n. 6840/2024
"Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) ... vanno considerati a tutti gli effetti ... quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili"
Decisione chiave che stabilisce il principio secondo cui impianti fotovoltaici di rilevante potenza e destinati alla produzione e vendita di energia devono essere qualificati come beni immobili ai fini catastali e fiscali, anche se tecnicamente rimovibili.
art. 5, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato per i criteri di determinazione dell'imposta per fabbricati, utile a segnalare la disciplina applicabile agli immobili della categoria D non ancora iscritti in catasto: la mancata attribuzione della rendita non esime dall'accertamento ai fini IMU/TASI.
Massime di principio
- Gli impianti fotovoltaici di grande potenza e/o destinati alla produzione con immissione in rete tendono a essere qualificati come beni immobili se risultano connessi strutturalmente e funzionalmente al luogo d'installazione; questo comporta obbligo di censimento e assoggettamento a tributi locali.
- La semplice rimovibilità fisica dell'impianto non è, di per sé, sufficiente a escludere la natura immobiliare: il criterio decisivo è la connessione funzionale e la destinazione a una duratura utilizzazione nel luogo.
- Impianti di dimensioni ridotte, destinati prevalentemente all'autoconsumo domestico (es. potenze dell'ordine di pochi kW), sono più facilmente considerati non autonome e non soggetti a separato accatastamento, secondo indirizzi amministrativi come la circolare 27/E/2016.
- Se l'impianto è realizzato con integrazione architettonica (la copertura svolge funzione duplice di involucro e generazione energetica) ciò può rafforzare l'argomento contro l'accatastamento autonomo; ma per impianti di grandi dimensioni prevalgono i criteri di funzionamento e permanenza.
- In caso di dubbio tecnico-giuridico è utile produrre documentazione tecnica dettagliata (relazioni, schema di ancoraggio, potenza, destinazione dell'energia) e verificare la giurisprudenza più recente; la qualificazione può dipendere da elementi fattuali concreti (potenza, modalità di ancoraggio, allacciamento alla rete).
- La mancata preventiva comunicazione o invito al contraddittorio da parte dell'ente impositore non è sempre causa di illegittimità dell'accertamento per tributi locali, perché la normativa comunale prevede una facoltà e non un obbligo in tal senso; tuttavia ogni omissione va valutata caso per caso.
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