Sentenza del 02/01/2025 n. 4 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'IVA per l'anno 2015 per euro 13.285,87 oltre interessi e sanzioni, limitatamente alla mancata sussistenza soggettiva delle fatture di acquisto di materiali non ferrosi in regime di reverse charge emesse da xxxx Srl. L'Ufficio sosteneva che la contribuente non aveva fatto le necessarie verifiche sul fornitore e quindi avrebbe dovuto conoscere l'invalidità soggettiva delle fatture; la contribuente ha difeso di aver operato con ordinaria diligenza e prodotto documentazione contabile ed extracontabile attestante gli acquisti e l'operatività del fornitore.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che non vi fossero elementi "univoci, gravi e concordanti" tali da dimostrare che la contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che le operazioni si inserivano in un'evasione del fornitore. La contribuente aveva prodotto visura camerale (datata 22.10.2024) e altra documentazione che attestavano la regolarità formale e l'effettività delle prestazioni al momento degli acquisti; le irregolarità fiscali del fornitore emerse successivamente (dal 2016 e omissioni del 2015) non costituivano elementi conoscibili dalla contribuente all'epoca. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2967 c.c.
Richiamato dall'Ufficio in tema di onere della prova; la Corte però interpreta che non sussistano prove idonee a dimostrare la conoscenza o la conoscibilità, con ordinaria diligenza, dell'inesistenza soggettiva del fornitore da parte della contribuente.
art. 7 c. 5 bis dlgs 546/1992
Norma richiamata in relazione all'onere della prova in sede di opposizione agli atti tributari; la decisione evidenzia che l'onere probatorio in capo all'Ufficio non è stato assolto, non emergendo elementi univoci e gravi che comprovi la colpevolezza o la conoscibilità dell'evasione da parte del contribuente.
Regole IVA e reverse charge (giurisprudenza e principi applicativi)
La deducibilità/detraibilità dell'IVA richiede che il cessionario/acquirente abbia agito con ordinaria diligenza; in assenza di elementi che dimostrino la sussistenza di una frode nota o conoscibile, il diritto alla detrazione può essere riconosciuto.
Massime di principio
- La verifica dell'operatività e affidabilità del fornitore deve essere documentata: visure camerali, documentazione di consegna/prestazione e coerente documentazione contabile riducono il rischio che venga negata la detrazione dell'IVA.
- La responsabilità del contribuente è valutata sulla base dell'"ordinaria diligenza" richiesta a un operatore accorto; non è necessario adottare misure straordinarie salvo che vi siano indizi concreti di anomalia.
- Gli accertamenti che emergono successivamente (irregolarità fiscali del fornitore riscontrate dopo il periodo d'imposta) non sono di per sé indice che il compratore dovesse sapere dell'esistenza di una frode al momento dell'operazione.
- L'Ufficio che contesta la detrazione ha l'onere di provare, con elementi univoci, gravi e concordanti, la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente dell'invalidità soggettiva del fornitore.
- In presenza di documentazione formale e materiale che attesti la prestazione e la regolarità apparente del fornitore, la contestazione dell'Ufficio può essere respinta; tuttavia è prudente conservare e acquisire prove addizionali (contratti, bolle di trasporto, conferme d'ordine, riscontri contabili dei terzi) per rafforzare la difesa.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando gli esiti degli accertamenti sull'altra parte rendono equo un bilanciamento; ciò può verificarsi se le anomalie del fornitore emergono solo da controlli successivi e non erano conoscibili dal contribuente.
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