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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36779/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza applicativa della pena per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 con due motivi: 1) vizio di motivazione per omissione della verifica, ai sensi dell'art.129 c.p.p., dell'esistenza di elementi idonei al proscioglimento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa la confisca dei telefoni cellulari, contestando che il giudice non abbia motivato la pertinenzialità dei telefoni rispetto alla condotta delittuosa e non li abbia espressamente elencati tra i beni confiscati.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo come manifestamente infondato e inammissibile alla cassazione per le limitazioni di impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., constatando comunque che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato gli elementi a carico. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, rilevando che la pronuncia di merito non aveva dato specifica motivazione circa la pertinenzialità dei telefoni né li aveva elencati singolarmente, avendo invece disposto la confisca anche di "quanto in sequestro". Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini perché verifichi il nesso di pertinenzialità e, in caso di esito negativo, disponga la restituzione dei cellulari.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena (patteggiamento) con la quale era stata resa la decisione di primo grado.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti, cui si riferisce il capo di imputazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la verifica da parte del giudice dell'eventuale insussistenza del fatto o di cause di proscioglimento; il ricorrente denunciava l'omessa valutazione di tali aspetti, ma tale censura è risultata inammissibile in cassazione nel quadro dei limiti di impugnabilità.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103

    Limita l'impugnabilità per cassazione delle sentenze applicative della pena alle ipotesi tassativamente indicate, rendendo inammissibili censure di tipo generale come la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto la previsione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. che restringe l'ambito di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105

    Norme richiamate per motivare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare (decisore ha deciso senza discussione orale).

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) le possibilità di ricorso per cassazione sono limitate: molte censure, come la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., possono essere ritenute inammissibili per effetto dell'art.448, comma 2-bis.
  • La confisca di beni richiede una motivazione specifica che dimostri il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato; non è sufficiente un richiamo generico a "quanto in sequestro" per estendere l'ablazione a oggetti non espressamente indicati e motivati.
  • Se il provvedimento di primo grado confisca beni non adeguatamente descritti o motivati, la Corte di cassazione può annullare la misura limitatamente a quegli aspetti e rinviare al giudice di merito per ulteriore accertamento e, se necessario, restituzione.
  • La presenza del sequestro sul verbale documenta l'effettiva sottrazione materiale dei beni, ma non sostituisce la necessità di una motivazione che colleghi quei beni all'attività delittuosa ai fini della confisca.
  • In situazioni simili conviene che difesa e pubblico ministero precisino in sede di merito l'elenco dei beni sottoposti a sequestro e producano elementi sul ruolo funzionale o pertinenziale di ciascun bene rispetto al reato, per evitare future censure e annullamenti parziali.

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