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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38153/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva condannato la ricorrente al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.). La difesa contestava la violazione e la erronea applicazione degli artt. 110 e 633 c.p., sostenendo che la ricorrente si era limitata a subentrare nella disponibilità dell'immobile in qualità di erede della madre (la quale aveva occupato l'immobile prima del 1984), senza avere contribuito all'occupazione originaria; inoltre la transazione sottoscritta sarebbe stata fatta in qualità di erede e il mancato rilascio costituirebbe un mero inadempimento contrattuale fino al 30/09/1992.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo unico, condividendo la valutazione di merito della Corte d'appello secondo cui la ricorrente non si era limitata a proseguire passivamente il possesso ereditario ma aveva posto in essere atti ulteriori e autonomi (realizzazione di una terrazza, presentazione di SCIA e autorizzazione paesaggistica) idonei a consolidare e ampliare l'occupazione abusiva. Di conseguenza è stata confermata la riferibilità dell'illecito alla ricorrente. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La norma tutela il bene giuridico contro l'invasione di edifici o terreni; la Corte ha ritenuto che l'invasione possa essere attribuita all'erede se questi, oltre a proseguire il possesso, compie atti ulteriori volti ad ampliare, consolidare o rafforzare la situazione di occupazione abusiva, integrando così una autonoma fattispecie delittuosa.

  • art. 110 cod. pen.

    Il motivo di ricorso lamentava una errata applicazione della nozione di concorso di persone, ma la Corte ha ritenuto che la responsabilità della ricorrente fosse autonoma e fondata sugli atti concretamente posti in essere da lei, escludendo che il ricorso al concorso potesse essere usato per sottrarre la ricorrente alla sua responsabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per le conseguenze procedurali dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile nonché comminazione dell'ammenda a favore della cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 10254 del 26/02/2019 (Anania) e precedenti

    Sez. 2, n. 10254 del 26/02/2019, Anania; Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, Rugger; Sez. 2, n. 23756 del 04/06/2009, Rollin

    Principio secondo cui il semplice prosieguo del possesso da parte di un erede non integra il delitto di invasione, salvo che il subentrante non compia atti ulteriori che travalicano la mera prosecuzione dello stato di fatto e che siano idonei ad ampliare o consolidare l'occupazione abusiva.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 22653 del 05/06/2025 (De Dominicis)

    Sez. 2, n. 22653 del 05/06/2025, De Dominicis

    Conferma che la realizzazione di attività ulteriori da parte dell'erede può integrare una nuova e autonoma fattispecie delittuosa rispetto all'occupazione originaria.

Massime di principio

  • La mera successione nel possesso da parte di un erede non costituisce di per sé invasione di edificio o terreno: occorre verificare se il subentrante abbia svolto attività ulteriori che ampliano o consolidano lo stato di fatto.
  • Atti materiali come opere edilizie, interventi che consolidano la situazione (es. terrazze) o la richiesta di titoli amministrativi (SCIA, autorizzazioni) sono indici forti di comportamento autonomo idoneo a integrare il reato.
  • La distinzione tra illecito penale e inadempimento civile dipende dalla natura e dall'intensità della condotta: il mancato rilascio può essere solo civile se si limita a un inadempimento, mentre diventa penale se si concretizza in una continuazione/espansione dell'occupazione senza titolo.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale contestare vizi di diritto o di motivazione che escano dalla sfera della valutazione concreta dei fatti: il ricorso che si limita a rinnovare contestazioni di fatto è spesso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
  • La persistenza dell'occupazione nel tempo può assumere natura di reato permanente e, se protratta oltre determinati momenti, può configurare nuove autonome condotte punitive.
  • In situazioni simili è fondamentale raccogliere e valutare prove relative ad attività concrete postume al decesso (licenze, lavori, modifiche strutturali, comunicazioni amministrative) per distinguere mera continuazione del possesso da condotte che integrano reato.

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