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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30346/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 31/01/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. del 19/12/2023 che aveva applicato la custodia in carcere per il reato aggravato ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La difesa chiedeva annullamento o, in subordine, applicazione di misura meno afflittiva. Le censure principali erano: (1) omessa motivazione e violazione di legge per l'insussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, con particolare rilievo sul fatto che il telefono della cosiddetta "regia" potrebbe non essere più operativo; (2) omessa motivazione nel ritenere il pericolo di recidiva sulla base di una recente condanna per un reato diverso (ex art. 73 DPR 309/1990).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e reiterative delle stesse già respinte dal Tribunale del riesame, il quale aveva fornito motivazione congrua e logicamente corretta: esistenza di gravi indizi derivanti da intercettazioni, osservazioni, sequestri e arresti che delineano un gruppo criminale organizzato dedito allo spaccio nel quartiere Sanità; ruolo della Ventura come spacciatrice al minuto collegata alla "regia" telefonica; rilevanza dei numerosi precedenti specifici e delle condanne per evasione a provare il concreto e attuale pericolo di reiterazione. Confermata anche la valenza della "doppia presunzione cautelare" connessa all'art. 74 DPR 309/1990 e la conseguente adeguatezza della custodia in carcere. Ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    In caso di contestazione di reati aggravati dalla normativa sulle sostanze stupefacenti, la giurisprudenza riconosce una "doppia presunzione cautelare": sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. e maggiore probabilità che la custodia in carcere sia l'unica misura adeguata. Tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti e attuali contrari.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina i reati "scopo" connessi al traffico di stupefacenti. Nel caso, la ricorrente era indagata anche per taluni reati scopo, rispetto ai quali non era stata applicata misura custodiale; la Corte ha tuttavia ritenuto irrilevante che la recente condanna riguardasse un episodio distinto, potendosi desumere pericolosità anche da precedenti specifici differenti.

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. c))

    art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede gli elementi che giustificano la misura cautelare (pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio, ecc.). La difesa aveva contestato carenza motivazionale circa il pericolo di reiterazione; il giudice di merito ha però fornito adeguata motivazione basata su gravità, contesto organizzato e precedenti.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione attinente agli obblighi del direttore dell'istituto penitenziario in relazione all'esecuzione dei provvedimenti: la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore perché sia dato seguito a quanto previsto da questa norma.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al rifiuto di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende, confermando l'obbligo salvo giustificati motivi.

Massime di principio

  • La contestazione ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990 comporta una presunzione rilevante a favore dell'applicazione di misure cautelari più afflittive; chi impugna la custodia deve fornire elementi concreti e attuali per superarla.
  • L'inserimento organico dell'indagato in una struttura criminale organizzata, documentato da intercettazioni, sequestri e arresti, rafforza la sussistenza del pericolo di reiterazione e giustifica la custodia in carcere.
  • La mera inattività apparente di un mezzo di contatto (es. il telefono della "regia") non è sufficiente, da sola, a escludere il pericolo di reiterazione se permangono altri elementi indiziari significativi.
  • Precedenti specifici e condanne anche per reati diversi, nonché condanne per evasione, hanno forte rilevanza nel valutare l'inaffidabilità del soggetto e l'ostatività a misure meno afflittive.
  • Il sindacato di legittimità (Cassazione) si limita a verificare la congruità logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; critiche meramente valutative sui fatti difficilmente ottengono accoglimento senza specifici vizi di ragionamento.
  • Per ottenere una misura meno afflittiva è necessario proporre alternative concrete e dimostrare, con elementi aggiornati, l'assenza del pericolo di reiterazione e la compatibilità della misura con i principi di proporzionalità e adeguatezza.

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