Cassazione Penale, Sentenza n. 20493/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte di appello, benché il Procuratore generale non avesse impugnato la sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in misura maggiore rispetto a quella inflitta dal G.U.P. e non ha operato la diminuzione di un terzo dovuta alla scelta del rito abbreviato. In particolare la decisione d'appello ha modificato il calcolo dell'aumento per la recidiva (da due terzi alla metà) e la continuazione, ma il risultato è stato complessivamente una pena più alta (da 1 anno, 1 mese e 10 giorni e €1.800 a 1 anno e 6 mesi e €2.000) senza applicare la riduzione per il rito abbreviato; è stata rilevata anche una incongruenza nel passaggio della pena pecuniaria da €1.200 a €1.500
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur confermando la responsabilità penale dell'imputato, ha annullato la sentenza della Corte d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio (pena detentiva e multa) per violazione del divieto di reformatio in peius e per l'omessa applicazione della riduzione per il rito abbreviato, e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per un nuovo esame della determinazione della pena. Non è stata confermata la maggiore sanzione inflitta in appello.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
È la norma penale che disciplina il reato contestato all'imputato (illecita detenzione/spaccio di stupefacenti) e costituisce il fondamento della responsabilità penale accertata in primo grado
codice penale, art. 81, ultimo comma
Norma richiamata per l'operazione di cumulo/continuazione delle pene: la Corte d'appello ha utilizzato questa disposizione per aumentare la pena in relazione alla continuazione tra reati
principio del divieto di reformatio in peius
Principio di diritto processuale secondo cui la situazione sostanziale e processuale dell'imputato non può essere aggravata in sede d'appello in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero: la Corte lo ha ritenuto violato quando l'appello ha determinato un aumento della pena senza che il PM avesse impugnato
riduzione per il rito abbreviato (riduzione di un terzo)
Regola che prevede una diminuzione della pena quando il processo si conclude con il rito abbreviato; la Corte d'appello ha omesso di applicare tale riduzione al risultato finale della ricalcolata misura della pena
Massime di principio
- In sede d'appello non è consentito aumentare la pena nei confronti dell'imputato se non è stato proposto appello dalla pubblica accusa: ogni ricalcolo che peggiori la posizione del non appellante viola il divieto di reformatio in peius
- Se la Corte territoriale corregge la determinazione degli aumenti (es. recidiva, continuazione) deve tener conto degli effetti complessivi e applicare eventuali riduzioni (come quella per il rito abbreviato) prima di fissare la pena definitiva
- La Cassazione può annullare la decisione d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per un nuovo esame quando venga omessa una misura attenuante automatica o si sia realizzata una aggravazione illegittima
- In caso di ricalcolo delle pene per recidiva o continuazione, occorre verificare la correttezza aritmetica e la coerenza delle singole voci sanzionatorie (pena base, aumenti, riduzioni); errori che producono un aumento ingiustificato possono essere censurati d'ufficio
- Quando si valuta la legittimità di una modifica della pena in appello, è essenziale distinguere tra revisione migliorativa per l'imputato e qualsiasi disposizione che, pur motivata, determini un peggioramento della posizione senza legittima impugnazione da parte dell'accusa
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