Sentenza del 17/07/2015 n. 15001 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso IRPEF richiesto dal contribuente per gli anni 1997-2000, in relazione alle ritenute effettuate in Italia sulla pensione lussemburghese. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, con il primo motivo, che la Commissione Tributaria Regionale avesse esaminato una domanda ampliata in appello, includendo anche l'anno 2000 e un importo maggiore. Con il secondo motivo ha sostenuto che il contribuente non avesse provato l'effettiva doppia imposizione degli stessi emolumenti in Italia e in Lussemburgo, né la natura della pensione percepita, in violazione dell'art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la domanda originaria, valutata nel suo contenuto sostanziale e non soltanto letterale, comprendesse anche l'anno 2000. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che il diritto al rimborso non può derivare dal solo fatto che la pensione sia astrattamente tassabile in Lussemburgo e in Italia: il contribuente deve provare che la stessa somma sia stata effettivamente assoggettata a imposizione in entrambi gli Stati. La sentenza della C.T.R. Marche è stata quindi cassata con rinvio ad altra composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
La norma vieta, in appello tributario, la proposizione di domande nuove. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che non vi fosse una domanda nuova, perché l'inclusione dell'anno 2000 era ricavabile dal contenuto complessivo degli atti introduttivi.
Chi pretende il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto. In particolare, il contribuente deve dimostrare l'effettivo prelievo fiscale subito in entrambi gli Stati sulle medesime somme.
Legge 14 agosto 1982, n. 747, art. 18, paragrafo 2
La pensione di vecchiaia erogata dall'istituto lussemburghese di previdenza rientra nella disciplina convenzionale relativa alla sicurezza sociale e può essere soggetta alla potestà impositiva di entrambi gli Stati, secondo i rispettivi ordinamenti.
Legge 14 agosto 1982, n. 747, art. 24
Lo Stato di residenza deve adottare strumenti idonei a evitare concretamente la doppia imposizione, ma il rimborso presuppone comunque la prova che il doppio prelievo sia realmente avvenuto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Le disposizioni individuano, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio processuale denunciati dall'Agenzia delle Entrate nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di pensioni estere, la previsione astratta della tassazione in due Stati non è sufficiente per ottenere un rimborso: occorre provare il doppio prelievo effettivo sulle stesse somme.
- L'onere della prova grava sul contribuente che chiede il rimborso; sono quindi necessari documenti che dimostrino la natura previdenziale dell'emolumento, le ritenute operate in Italia e l'imposta effettivamente pagata o trattenuta all'estero.
- Il giudice deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale complessivo, senza limitarsi agli importi o alle indicazioni formalmente riportate in una singola parte dell'atto.
- Una convenzione contro le doppie imposizioni può consentire la tassazione concorrente nei due Stati, prevedendo però meccanismi correttivi nello Stato di residenza; tali meccanismi non operano automaticamente in assenza della prova dei presupposti.
- Se la sentenza di merito riconosce il rimborso sulla base del solo regime fiscale astratto della pensione, senza verificare l'effettivo pagamento delle imposte in entrambi gli ordinamenti, la decisione può essere cassata con rinvio.
Testo integrale
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