Cassazione Penale, Ordinanza n. 14115/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel testo della sentenza di legittimità risulta esaminato un unico motivo di ricorso, riferito al giudizio di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto del tutto generico, osservando che non era stato dedotto alcunché a sostegno della censura. La decisione si fonda quindi sulla radicale indeterminatezza del motivo impugnatorio.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna già pronunciata in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente generico e non contiene alcuna effettiva deduzione critica rispetto alla decisione impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario che le censure siano specifiche e autosufficienti; una doglianza priva di contenuto argomentativo non consente alcun sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13998/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14014/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14018/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14019/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14020/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14021/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →