Cassazione Penale, Sentenza n. 20210/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge (art. 162-ter c.p.) per mancata estensione dell'estinzione del reato a seguito di riparazione integrale del danno effettuata da altro imputato; si deduce che la causa estintiva avrebbe dovuto operare anche per il ricorrente alla luce dell'effettivo annullamento dell'offesa e del risarcimento, con richiamo ai principi costituzionali di uguaglianza e diritto di difesa; 2) travisamento della prova e carenza/contraddittorietà della motivazione: si contesta che nessun teste abbia identificato il ricorrente come autore del reato e che la chiamata in correità del coimputato Stefani sia inattendibile, perciò la condanna sarebbe priva di adeguata base probatoria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la natura soggettiva e premiale dell'art. 162-ter c.p.: la causa estintiva opera solo per chi abbia riparato spontaneamente il danno e non si estende automaticamente agli altri concorrenti, salvo prova della concreta e tempestiva volontà di riparazione (es. rimborso della propria quota al complice che ha pagato). La giurisprudenza citata conferma che il risarcimento da parte di terzi o assicuratori deve essere comunque riconducibile all'imputato per poter determinare l'estinzione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione della Corte d'appello è sufficiente e la sentenza di legittimità non è sede per rinnovare valutazioni di merito o diversa ponderazione della prova; sono state ritenute rilevanti, fra l'altro, le dichiarazioni del trasportatore Nicoletti oltre a quelle del còrreo Stefani. Il termine di prescrizione non era ancora maturato. Pertanto la condanna è confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
Causa estintiva per condotte riparatorie di natura premiale e soggettiva: opera solo se l'imputato ha spontaneamente riparato integralmente il danno; non si estende automaticamente ad altri concorrenti che non abbiano dimostrato una concreta e tempestiva volontà di riparazione
Principio per cui l'effetto estintivo opera "soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce", confermando l'efficacia soggettiva dell'istituto
art. 35 d.lgs. 28/2000
art. 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Meccanismo analogo nel processo davanti al giudice di pace preso a modello dal legislatore; anche qui il requisito della spontaneità della riparazione è fondante
Richiamato per distinguere la natura oggettiva della particolare tenuità del fatto dall'istituto soggettivo dell'art. 162-ter; non è comparabile l'effetto oggettivo di alcune fattispecie con la causa estintiva per riparazione
Previsione procedurale collegata alla valutazione della condotta riparatoria in sede predibattimentale e ai termini per la sua valutazione, richiamata nel quadro del rispetto del diritto di difesa
artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen.
Norme richiamate per la determinazione del termine di prescrizione; la Corte ha calcolato che la prescrizione non era ancora maturata alla data della decisione
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Richiamato in relazione alla recidiva reiterata specifica che incide sul computo della pena e, indirettamente, sul termine di prescrizione
Massime di principio
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. è un beneficio personale e premiale: se il risarcimento è stato effettuato da un coimputato o da un terzo, il singolo imputato deve dimostrare una concreta e tempestiva volontà di riparazione (es. rimborso della propria quota) per poterne fruire
- Il risarcimento effettuato da una compagnia assicuratrice o da un ente terzo è valutabile solo se può essere ricollegato alla volontà o all'attivazione dell'imputato; la spontaneità della condotta riparatoria è requisito imprescindibile
- In cassazione non è consentito un nuovo esame della persuasività delle prove: sono inammissibili censure che chiedono una diversa valutazione del merito se non fondate su carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Il confronto con istituti di estinzione o attenuazione di natura oggettiva (es. particolare tenuità del fatto o sanatorie amministrative) non è pertinente: la causa estintiva per riparazione ha natura soggettiva e mira a premiare il comportamento personale di riparazione
- Per chi intenda ottenere l'estinzione del reato mediante riparazione è consigliabile documentare tempestivamente atti concreti di risarcimento o restituzione e, se il pagamento è stato effettuato da un terzo o da un coimputato, provare il collegamento patrimoniale o la tempestiva corresponsione della propria quota
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →