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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20210/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge (art. 162-ter c.p.) per mancata estensione dell'estinzione del reato a seguito di riparazione integrale del danno effettuata da altro imputato; si deduce che la causa estintiva avrebbe dovuto operare anche per il ricorrente alla luce dell'effettivo annullamento dell'offesa e del risarcimento, con richiamo ai principi costituzionali di uguaglianza e diritto di difesa; 2) travisamento della prova e carenza/contraddittorietà della motivazione: si contesta che nessun teste abbia identificato il ricorrente come autore del reato e che la chiamata in correità del coimputato Stefani sia inattendibile, perciò la condanna sarebbe priva di adeguata base probatoria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la natura soggettiva e premiale dell'art. 162-ter c.p.: la causa estintiva opera solo per chi abbia riparato spontaneamente il danno e non si estende automaticamente agli altri concorrenti, salvo prova della concreta e tempestiva volontà di riparazione (es. rimborso della propria quota al complice che ha pagato). La giurisprudenza citata conferma che il risarcimento da parte di terzi o assicuratori deve essere comunque riconducibile all'imputato per poter determinare l'estinzione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione della Corte d'appello è sufficiente e la sentenza di legittimità non è sede per rinnovare valutazioni di merito o diversa ponderazione della prova; sono state ritenute rilevanti, fra l'altro, le dichiarazioni del trasportatore Nicoletti oltre a quelle del còrreo Stefani. Il termine di prescrizione non era ancora maturato. Pertanto la condanna è confermata e il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    Causa estintiva per condotte riparatorie di natura premiale e soggettiva: opera solo se l'imputato ha spontaneamente riparato integralmente il danno; non si estende automaticamente ad altri concorrenti che non abbiano dimostrato una concreta e tempestiva volontà di riparazione

  • art. 182 cod. pen.

    Principio per cui l'effetto estintivo opera "soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce", confermando l'efficacia soggettiva dell'istituto

  • art. 35 d.lgs. 28/2000

    art. 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Meccanismo analogo nel processo davanti al giudice di pace preso a modello dal legislatore; anche qui il requisito della spontaneità della riparazione è fondante

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato per distinguere la natura oggettiva della particolare tenuità del fatto dall'istituto soggettivo dell'art. 162-ter; non è comparabile l'effetto oggettivo di alcune fattispecie con la causa estintiva per riparazione

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Previsione procedurale collegata alla valutazione della condotta riparatoria in sede predibattimentale e ai termini per la sua valutazione, richiamata nel quadro del rispetto del diritto di difesa

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen.

    Norme richiamate per la determinazione del termine di prescrizione; la Corte ha calcolato che la prescrizione non era ancora maturata alla data della decisione

  • art. 99 cod. pen.

    art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla recidiva reiterata specifica che incide sul computo della pena e, indirettamente, sul termine di prescrizione

Massime di principio

  • L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. è un beneficio personale e premiale: se il risarcimento è stato effettuato da un coimputato o da un terzo, il singolo imputato deve dimostrare una concreta e tempestiva volontà di riparazione (es. rimborso della propria quota) per poterne fruire
  • Il risarcimento effettuato da una compagnia assicuratrice o da un ente terzo è valutabile solo se può essere ricollegato alla volontà o all'attivazione dell'imputato; la spontaneità della condotta riparatoria è requisito imprescindibile
  • In cassazione non è consentito un nuovo esame della persuasività delle prove: sono inammissibili censure che chiedono una diversa valutazione del merito se non fondate su carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Il confronto con istituti di estinzione o attenuazione di natura oggettiva (es. particolare tenuità del fatto o sanatorie amministrative) non è pertinente: la causa estintiva per riparazione ha natura soggettiva e mira a premiare il comportamento personale di riparazione
  • Per chi intenda ottenere l'estinzione del reato mediante riparazione è consigliabile documentare tempestivamente atti concreti di risarcimento o restituzione e, se il pagamento è stato effettuato da un terzo o da un coimputato, provare il collegamento patrimoniale o la tempestiva corresponsione della propria quota

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