Cassazione Penale, Sentenza n. 24148/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Achille Vitale avverso l'ordinanza del GIP del 19/12/2023 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. al dissequestro e restituzione di un assegno (n. 2607835238) restituito a Tetyana Sibhatullina. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e errata applicazione degli artt. 240 c.p. e 86 disp. att. c.p.p., sostenendo che, malgrado l'archiviazione del procedimento, il Giudice avrebbe potuto disporre la confisca del titolo bancario per la sua falsità; (2) vizio di motivazione e manifesta illogicità (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.), lamentando che il Giudice aveva confuso la qualità processuale di Sibhatullina (ritenuta dalla difesa indagata) con quella di persona offesa, attribuendole indebitamente la presentazione all'incasso dell'assegno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che: (i) l'archiviazione fosse corretta alla luce della giurisprudenza consolidata e della riforma introdotta dal d.lgs. 15/01/2016 n.7, che ha depenalizzato la falsificazione dell'assegno bancario non trasmissibile; in assenza di fattispecie di reato non è possibile in sede penale procedere ad accertamenti sulla falsità del documento né disporre confische; (ii) l'istituto di cui all'art. 241 (segnalazione al PM in caso di falsità riscontrata dopo la definizione del procedimento) presuppone comunque l'esistenza di una fattispecie di reato astrattamente ipotizzabile e l'accertamento della falsità nel procedimento penale, condizioni non presenti nel caso.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina l'opposizione agli atti di esecuzione (incidente di esecuzione) nei confronti di provvedimenti di restituzione: procedura utilizzata dal ricorrente per impugnare il dissequestro.
art. 86, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di confisca e acquisizione agli atti di documenti ritenuti falsi; la Corte ha ritenuto che tale rimedio non possa essere applicato quando il procedimento è stato archiviato per mancanza di reato, perché non è possibile procedere in sede penale ad accertamenti sulla falsità in assenza di reato.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) violazione di legge; lett. e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso si fondava su tali doglianze ma la Corte le ha ritenute infondate.
Norma che prevede la segnalazione al Pubblico Ministero e la trasmissione degli atti se, dopo la definizione del procedimento, il Giudice ritenga la falsità di un documento. La Corte ha spiegato che l'applicazione di tale norma presuppone comunque l'esistenza di una fattispecie di reato astrattamente ipotizzabile e un accertamento della falsità nel procedimento penale.
art. 485 cod. pen. e art. 491 cod. pen.
Riferimento storico-normativo: l'abrogazione dell'art. 485 e la riformulazione dell'art. 491 ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n.7 hanno depenalizzato la falsificazione dell'assegno bancario con clausola di non trasferibilità, spostando la fattispecie nella sfera dell'illecito civile; permane la rilevanza penale per i falsi su titoli trasmissibili per girata.
Intervento normativo che ha modificato la disciplina dei falsi, in particolare depenalizzando certe falsificazioni di assegni non trasferibili; la Corte ha richiamato tale riforma come motivo per cui non sussisteva più un reato penale perseguibile nel caso concreto.
Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018 (giurisprudenza)
«In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata».
Giurisprudenza richiamata per affermare che la falsificazione di assegni non trasferibili è depenalizzata; la Corte l'ha seguita per escludere la rilevanza penale del comportamento oggetto del procedimento.
Massime di principio
- Se un procedimento penale è archiviato per mancanza di reato a seguito di depenalizzazione normativa o applicazione di giurisprudenza, il giudice penale non può svolgere accertamenti sulla falsità dei documenti né disporre confische basate su tali accertamenti in sede penale.
- La confisca penale o l'acquisizione agli atti prevista per documenti falsi presuppone l'esistenza di una fattispecie di reato astrattamente configurabile; in assenza di reato la via corretta per far valere la presunta falsità è il giudizio civile o altre sedi procedurali adeguate.
- L'art. 241 cod. proc. pen. (segnalazione al PM per documenti falsi dopo la definizione del procedimento) richiede comunque che sia ipotizzabile un reato e che vi sia stato un accertamento della falsità all'interno del procedimento penale; non è uno strumento utilizzabile quando la causa è stata archiviata per irrelevanza penale.
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione è necessario dimostrare che la confusione di ruoli o l'errore di fatto abbiano effettivamente inciso sul decisum; la mera asserzione di un fraintendimento processuale non è sufficiente senza prova del concreto pregiudizio.
- Quando un titolo risulta formalmente intestato a una persona e non sussiste reato, il dissequestro e la restituzione al soggetto indicato possono essere disposti dal giudice dell'esecuzione.
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