Sentenza del 16/10/2019 n. 26146 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la decisione della CTR che aveva escluso il pagamento delle accise sull'energia elettrica prodotta dalla società consortile e ceduta alle società consorziate. Ha sostenuto, da un lato, che la nozione di "autoproduttore" prevista dal D.Lgs. n. 79/1999 non potesse estendere l'esenzione dalle accise all'energia ceduta a soggetti giuridici distinti e, dall'altro, che il legittimo affidamento del contribuente non potesse escludere il pagamento dell'imposta, ma soltanto sanzioni e interessi. La società resistente ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, deducendo vizi di motivazione e prescrizione relativamente all'anno 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e ha stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lettera b), del TUA spetta alla società consortile soltanto per l'energia prodotta da fonte rinnovabile e consumata direttamente dalla stessa, non per quella ceduta ai singoli consorziati. Ha inoltre precisato che il legittimo affidamento derivante da indicazioni o prassi dell'Amministrazione può escludere sanzioni e interessi, ma non il tributo, salvo circostanze eccezionali diverse dalle ordinarie interpretazioni amministrative. Il ricorso incidentale è stato rigettato perché la CTR non si era pronunciata sull'eccezione di prescrizione; tale questione dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lettera b) (Testo unico accise)
È esentata da accisa l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
L'esenzione è di stretta interpretazione e riguarda soltanto l'energia consumata direttamente dal soggetto produttore; non si estende all'energia ceduta a consorziati distinti.
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2 (decreto Bersani)
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per gli altri soggetti indicati dalla norma, inclusi gli appartenenti a consorzi o società consortili.
La definizione vale esclusivamente ai fini del decreto Bersani e non può essere utilizzata per ampliare l'esenzione dalle accise prevista dal TUA.
D.L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2 (Statuto dei diritti del contribuente)
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate.
Il legittimo affidamento tutela normalmente il contribuente da sanzioni e interessi, ma non elimina l'obbligo principale di pagare l'imposta, salvo situazioni eccezionali di errore incolpevole.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 53, 54, 55 e 57
Gli esercenti officine di produzione per uso proprio sono soggetti obbligati all'accisa, devono denunciare l'attività, ottenere la licenza, presentare le dichiarazioni annuali di consumo e sono soggetti ai termini di accertamento e prescrizione previsti dal TUA.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911
L'esenzione si applica anche all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata dai soci di determinate società cooperative di produzione e distribuzione.
La norma, applicabile dal 2016, ha esteso l'esenzione ai soci di specifiche cooperative, ma non ai consorziati delle società consortili; ciò conferma che questi ultimi restano esclusi dall'agevolazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228/2012
In caso di rigetto del ricorso incidentale, il ricorrente incidentale è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, soprattutto in materia di accise, sono di stretta interpretazione: non possono essere estese oltre i soggetti e le modalità di consumo espressamente previsti dalla legge.
- La qualifica di autoproduttore prevista da una normativa di settore non si trasferisce automaticamente alla disciplina tributaria: occorre verificare la definizione e la finalità specifica della norma fiscale applicabile.
- Per una società consortile, l'esenzione dall'accisa sull'energia rinnovabile autoprodotta riguarda normalmente l'energia consumata direttamente dalla società, non quella ceduta a consorziati dotati di autonoma soggettività giuridica.
- Le circolari, le prassi e le indicazioni degli uffici tributari non possono creare un'esenzione non prevista dalla legge e non vincolano definitivamente né l'Amministrazione né il giudice.
- Il legittimo affidamento del contribuente può escludere sanzioni e interessi quando l'errore sia stato indotto dall'Amministrazione, ma di regola non elimina il debito d'imposta.
- Per ottenere una tutela più ampia sul tributo occorrono circostanze eccezionali e specifiche, non una semplice prassi amministrativa generale o un'interpretazione erronea dell'Amministrazione.
- Quando il giudice tributario omette di esaminare un'eccezione, come quella di prescrizione, la questione può essere rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione, senza che la Corte di cassazione la decida necessariamente nel merito.
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