Cassazione Penale, Ordinanza n. 30071/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Un detenuto aveva proposto reclamo avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza reso ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.; il magistrato aveva dichiarato inammissibile il reclamo perché inviato via PEC a un indirizzo riferito al tribunale di sorveglianza e non all'ufficio del magistrato che aveva emesso il provvedimento, facendo applicazione dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), sostenendo che l'indirizzo utilizzato apparteneva comunque all'elenco DGSIA, era riferibile al medesimo ufficio di sorveglianza e, comunque, l'atto era pervenuto tempestivamente al giudice competente; 2) violazione degli artt. 178, 179, 591 e 568, comma 5, c.p.p., assumendo che il magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità, dovendo trasmettere l'atto al tribunale di sorveglianza quale giudice dell'impugnazione. La Corte, investita del ricorso, ha però ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, anche quando l'atto sia comunque pervenuto tempestivamente al giudice a quo.
La decisione
La Corte non ha deciso il ricorso nel merito, ma ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. 150/2022, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello prescritto anche se pervenuta al giudice a quo entro il termine perentorio. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
norma richiamata come base del provvedimento impugnato nel procedimento di sorveglianza
richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del tribunale di sorveglianza sul reclamo
art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022
"è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato"
la Corte ritiene che la disposizione introduca una causa di inammissibilità per il solo errore formale di invio della PEC a un indirizzo non riferibile all'ufficio del giudice a quo, anche se l'atto sia poi pervenuto tempestivamente al giudice competente
art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022
conferma che il giudice a quo, ricevuto l'atto inviato all'indirizzo errato, deve dichiararne l'inammissibilità senza trasmetterlo al giudice ad quem
dedotto dal ricorrente come norma processuale violata
dedotto dal ricorrente come norma processuale violata
"l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente"
ritenuto non applicabile al mero vizio formale di trasmissione telematica; opera solo nei casi di impugnazione proposta a giudice incompetente o con mezzo di impugnazione erroneo
richiamato come catalogo delle ordinarie cause di inammissibilità, che però non rilevano nella fattispecie se non per il vizio formale previsto dall'art. 87-bis
art. 3 Cost.
parametro evocato per la irragionevolezza della disciplina che sanziona con inammissibilità un errore formale, pur in presenza di tempestivo raggiungimento dello scopo
art. 24 Cost.
parametro evocato per il sacrificio indebito del diritto di difesa e di impugnazione
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato per il principio di ragionevole durata del processo, cui la disciplina è funzionale ma che non può comprimere oltre misura il diritto di difesa
art. 6, par. 1 CEDU
richiamato in chiave convenzionale per verificare se il formalismo processuale limiti in modo eccessivo l'accesso al giudice
evocato come disciplina superata e come precedente modello interpretativo fondato sul favor impugnationis e sul raggiungimento dello scopo
richiamato quale esempio di sanatoria per raggiungimento dello scopo delle nullità degli atti
indicato come norma che ha sostituito la disciplina previgente sul deposito/trasmissione degli atti nel processo telematico
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 87-bis d.lgs. 150/2022, l'invio dell'impugnazione a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato integra una causa tipizzata di inammissibilità, che il giudice a quo deve rilevare anche d'ufficio.
- La disciplina speciale dell'art. 87-bis prevale sulla regola generale dell'art. 568, comma 5, c.p.p.: il meccanismo di trasmissione al giudice competente opera per i vizi sostanziali di qualificazione o di individuazione del giudice, non per il mero errore formale di indirizzo telematico.
- Il principio del favor impugnationis e quello del raggiungimento dello scopo non consentono, in presenza di un testo normativo univoco, di introdurre per via interpretativa una sanatoria dell'impugnazione telematica inviata a indirizzo PEC errato.
- Una disciplina processuale che sanzioni con l'inammissibilità un errore meramente formale, pur quando l'atto sia comunque pervenuto tempestivamente al giudice a quo e non vi siano altre cause ostative, può porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e diritto di difesa.
- La ragionevole durata del processo può giustificare regole di semplificazione e accelerazione, ma non fino al punto di sacrificare in modo sproporzionato l'accesso al giudice e la tutela effettiva del diritto di impugnazione.
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