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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30162/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso era stato proposto avverso l'ordinanza emessa il 14 gennaio 2025 dal tribunale di sorveglianza di Brescia. La Corte non affronta il merito della decisione impugnata, perché rileva un vizio preliminare e assorbente: l'atto di ricorso risulta sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati davanti alla Corte di cassazione. La questione dedotta e decisa concerne quindi esclusivamente l'ammissibilità formale dell'impugnazione in cassazione, non il contenuto sostanziale dell'ordinanza di sorveglianza.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché sottoscritto da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. Richiama l'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che attribuisce alla norma portata generale, riferita alle modalità di esercizio del diritto di impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen.

    a pena di inammissibilità

    l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi in cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale; la sottoscrizione da parte di difensore non abilitato determina l'inammissibilità del ricorso.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha riformulato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    viene applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta a causa non ascrivibile a colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione.
  • Il difetto di abilitazione del difensore che sottoscrive il ricorso integra un vizio formale autonomamente idoneo a determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • La disciplina dell'art. 613 c.p.p. attiene alle modalità di esercizio del diritto di impugnazione in cassazione e non alla sola legittimazione soggettiva a proporre ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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