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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30164/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda processuale riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del Giudice di pace di Firenze. Il ricorso è stato qualificato dal Tribunale come impugnazione da decidere in Cassazione, ma è risultato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito della sentenza impugnata, ma alla ritualità dell'atto di impugnazione: il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione del difensore firmatario, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. La Corte ha inoltre escluso che la conversione dell'originario appello in ricorso per cassazione potesse sanare tale vizio, richiamando la giurisprudenza secondo cui non sono ammissibili sanatorie postume dell'inammissibilità originaria e la conversione non può eludere i requisiti di forma e sostanza del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non vi è stata alcuna decisione sul merito della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    La regola di conversione/qualificazione dell'impugnazione non può essere utilizzata per sanare l'originaria inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in violazione dell'art. 613 c.p.p., né per eludere i requisiti formali del mezzo di gravame.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale è requisito di ammissibilità del ricorso: la mancanza di tale abilitazione comporta inammissibilità immediata dell'impugnazione.
  • La conversione o qualificazione giuridica dell'impugnazione non sana i vizi originari che rendano inammissibile il ricorso per cassazione, quando l'atto non presenti i requisiti formali e sostanziali richiesti per il mezzo di gravame al quale viene ricondotto.
  • L'inammissibilità derivante dalla proposizione del ricorso per cassazione da parte di avvocato non cassazionista non è superabile con sanatorie postume, poiché il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis non possono tradursi nell'elusione dei requisiti legali di abilitazione del difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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