Cassazione Penale, Ordinanza n. 30160/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata ha chiesto, in sede esecutiva, la rideterminazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio per il riconoscimento della continuazione tra i reati già accertati con tre diverse sentenze. In particolare, ha sostenuto che la continuazione dovesse essere estesa anche tra i reati-satellite già giudicati separatamente, con conseguente ulteriore riduzione della pena. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza osservando che il reato più grave era quello previsto dagli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990 e che, per gli altri illeciti, erano già stati applicati aumenti di pena non ulteriormente rideterminabili. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha riproposto la stessa richiesta, censurando il provvedimento per asserita apparenza della motivazione e manifesta illogicità, ma senza indicare specifici vizi di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto logicamente e giuridicamente corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, osservando che il ricorrente si è limitato a reiterare la domanda già respinta e ad affermare in modo generico l'apparenza e l'illogicità della decisione, senza individuare puntuali profili di illegittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Sono richiamati come norme integrative della fattispecie del reato più grave individuato ai fini del trattamento sanzionatorio in continuazione; la Corte non ne discute il merito, ma li assume come riferimento per la commisurazione della pena.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati separatamente non impone una nuova rideterminazione della pena quando gli aumenti per i reati-satellite siano già stati applicati e non risultino ulteriormente emendabili in favore del condannato.
- La censura di apparenza o manifesta illogicità della motivazione non è sufficiente se non viene accompagnata dall'indicazione di specifici vizi di legittimità realmente deducibili in cassazione.
- Il giudice può respingere l'istanza di continuazione in executivis quando il complessivo trattamento sanzionatorio risulti già commisurato tenendo conto dell'unico disegno criminoso e del reato più grave preso a base del calcolo.
- La riproposizione pedissequa dell'istanza già esaminata dal giudice dell'esecuzione, senza confrontarsi analiticamente con la ratio del provvedimento impugnato, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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