Cassazione Penale, Ordinanza n. 30075/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il detenuto aveva proposto reclamo ai sensi dell'art. 69-bis ord. pen. contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata. Il reclamo era stato inviato via PEC a un indirizzo riferito al Tribunale di sorveglianza di Bologna e non all'Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento. Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo richiamando l'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per errata applicazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), sostenendo che l'indirizzo utilizzato era compreso nell'elenco DGSIA e comunque riconducibile all'ufficio; 2) violazione degli artt. 178, 179, 591 e 568, comma 5, c.p.p., perché la dichiarazione di inammissibilità sarebbe spettata al Tribunale di sorveglianza e, comunque, l'atto avrebbe dovuto essere trasmesso all'organo competente. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte non decide sul merito del ricorso, ma rileva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. 150/2022, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, anche quando l'atto pervenga tempestivamente al giudice a quo. La Corte ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.
Norme richiamate
art. 69-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
è la norma che attribuisce al tribunale di sorveglianza la decisione sui reclami avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza; il ricorrente invoca la sua applicazione per sostenere l'incompetenza del magistrato a dichiarare l'inammissibilità, ma la Corte osserva che la disciplina speciale sopravvenuta dell'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 prevale per la declaratoria di inammissibilità da invio PEC errato
art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 150/2022
prevede l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non riferibile, secondo il provvedimento DGSIA, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato
art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 150/2022
attribuisce al giudice a quo il potere-dovere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ricevuta tramite PEC errata, senza trasmetterla al giudice ad quem
opera per le impugnazioni proposte a un giudice incompetente o qualificate in modo errato, imponendone la trasmissione al giudice competente; non si applica al mero vizio formale di invio PEC a indirizzo errato
richiamato come catalogo delle ulteriori cause di inammissibilità che restano valutabili dal giudice competente, ma che qui non rilevano perché la disciplina speciale impone l'inammissibilità per il solo errore telematico
invocato dal ricorrente insieme ad altre norme processuali per censurare il provvedimento di inammissibilità
invocato dal ricorrente quale parametro processuale della censura
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato come principio della ragionevole durata del processo, cui la disciplina telematica è ispirata, ma che non può giustificare una compressione sproporzionata del diritto di difesa
art. 3 Cost.
evocato come parametro di ragionevolezza e uguaglianza, ritenendo irragionevole la diversa disciplina tra errore sostanziale dell'impugnazione ed errore formale nell'invio telematico
art. 24 Cost.
evocato come parametro del diritto di difesa e del favor impugnationis, che verrebbe sacrificato dalla declaratoria di inammissibilità nonostante la tempestiva ricezione dell'atto
Massime di principio
- In materia di impugnazioni penali trasmesse via PEC, l'invio a un indirizzo non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento può essere qualificato come mero vizio formale, ma la disciplina speciale può tuttavia prevederne l'inammissibilità automatica.
- La disciplina generale dell'art. 568, comma 5, c.p.p. sulla trasmissione dell'impugnazione al giudice competente non è applicabile quando la normativa speciale preveda espressamente che il giudice a quo dichiari l'inammissibilità dell'atto per il solo errore nell'indirizzo telematico.
- Quando una norma processuale introduce una causa di inammissibilità fondata su un errore puramente formale, pur in presenza di tempestivo arrivo dell'atto all'ufficio giudiziario corretto, può porsi un problema di compatibilità con il diritto di difesa e con il principio di ragionevolezza.
- Il favor impugnationis e il principio di raggiungimento dello scopo non consentono, da soli, di superare un testo normativo univoco che escluda la sanatoria del vizio di trasmissione telematica.
- L'eccessivo formalismo nel deposito telematico degli atti di impugnazione, se privo di una possibilità di sanatoria per l'errore innocuo che non pregiudichi la tempestiva conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio competente, può integrare questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30071/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30168/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30164/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30162/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30161/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30160/2025 del 02/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →