Ordinanza n. 335/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge per i richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto la richiesta di accesso alle misure di accoglienza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha sostenuto l’illegittimità del diniego e la necessità di ottenere l’inserimento nelle strutture di accoglienza, anche in via prioritaria. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che la documentazione prodotta non dimostra la sussistenza dei presupposti per l’accesso prioritario previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. n. 142/2015. Ha inoltre evidenziato l’assenza di alcuni atti del procedimento, tra cui il modulo C3 e il colloquio personale previsto dall’art. 5 del regolamento UE n. 604/2013.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In conformità a un precedente della stessa Sezione, ha ritenuto che la decisione della Prefettura di ritardare l’inserimento in un centro di accoglienza straordinaria non apparisse, allo stato della cognizione cautelare, lesiva della posizione giuridica del ricorrente. Ha inoltre rilevato che la documentazione depositata non comprovava i presupposti dell’accesso prioritario alle misure di accoglienza e risultava incompleta quanto agli atti procedimentali rilevanti. Non è stata accordata la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare, la cui fondatezza è stata valutata alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Individua, secondo quanto emerge dall’ordinanza, presupposti per l’accesso prioritario alle misure di accoglienza; tali presupposti non sono stati dimostrati dal ricorrente.
art. 17 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Prevede ulteriori presupposti rilevanti per l’accesso prioritario alle misure di accoglienza, non provati nella fattispecie.
art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013
Richiede il colloquio personale nell’ambito della procedura prevista dal regolamento; il giudice ha rilevato che il relativo atto non risultava prodotto.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’inserimento ritardato di un richiedente asilo in un centro di accoglienza straordinaria non integra, di per sé e secondo la valutazione sommaria del giudice, una lesione della posizione giuridica del richiedente, quando non siano dimostrati specifici presupposti di priorità.
- La concessione cautelare dell’accesso prioritario alle misure di accoglienza richiede la prova documentale dei presupposti previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. n. 142/2015.
- La carenza della documentazione relativa agli atti essenziali del procedimento, quali il modulo C3 e il colloquio personale previsto dall’art. 5 del regolamento UE n. 604/2013, impedisce di ravvisare, nella fase cautelare, un adeguato fumus boni iuris.
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