Cassazione Penale, Ordinanza n. 04914/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP con cui era stata applicata, ex patteggiamento, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo per mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento e per asserita insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. La Corte rileva però che tali censure sono formulate in modo generico e non rientrano nei casi limitati di impugnazione della sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Le doglianze, dirette a contestare il mancato proscioglimento e la motivazione sulla sussistenza del reato, non attengono ai soli profili impugnabili della sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, applicando l'aumento oltre il massimo ex art. 616 c.p.p. richiamando l'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Norme richiamate
La doglianza ex art. 129 c.p.p. non è utilizzabile per ampliare i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento oltre i limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L'impugnazione della sentenza di applicazione della pena concordata è ammessa esclusivamente per questi motivi tassativi; ogni censura diversa è inammissibile.
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento.
In caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tale elenco sono inammissibili.
- Non è consentito, con il ricorso contro il patteggiamento, sollecitare un sindacato di merito sulla sussistenza degli elementi oggettivi o soggettivi del reato, salvo che la doglianza si traduca in errata qualificazione giuridica del fatto o in illegalità della pena.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non elide i limiti oggettivi di impugnazione della sentenza applicativa della pena concordata.
- Quando il ricorso è inammissibile per violazione dei limiti legali di impugnazione, seguono la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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