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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04311/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi reiterativi, non correlati criticamente alle ragioni della decisione di merito e, per quanto riguarda la doglianza sulla pena, anche preclusi perché non dedotti in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione giuridica del fatto come rapina e aveva negato il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. In ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in furto aggravato e che dovesse essere applicata l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.; inoltre contestava la asserita eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e reiterative rispetto a quelle già esaminate e respinte in appello, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato le dichiarazioni del teste escusso sulla violenta modalità della sottrazione e che il diniego dell'attenuante era coerente con la natura plurioffensiva del reato e con l'entità del danno. Quanto alla censura sulla pena, la Corte ha rilevato che non era stata ritualmente dedotta in appello e che, comunque, il vizio prospettato non era scrutinabile nei termini richiesti in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta non riconoscibile, in ragione della natura plurioffensiva del fatto e dell'entità del danno cagionato.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo di doglianze già esaminate e respinte, privo di necessaria correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata e, per un motivo, coperto da preclusione processuale per mancata deduzione in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre le stesse doglianze già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto come furto anziché rapina deve misurarsi con le concrete modalità esecutive accertate in fatto: la violenza o la violenta strattonatura della persona offesa è elemento incompatibile con la mera sottrazione furtiva.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando la concreta offensività del fatto, anche sotto il profilo plurioffensivo, e l'entità del danno risultino non marginali.
  • Le doglianze sulla misura della pena sono inammissibili in cassazione se non sono state ritualmente dedotte in appello, salvo i ristretti limiti del vizio di manifesta illogicità o violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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