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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17336/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, l'erronea individuazione della competenza territoriale, sostenendo che la competenza dovesse appartenere all'autorità giudiziaria di Brescia e non a quella di Monza; dall'altro, ha censurato la motivazione di merito con cui era stata affermata la sua responsabilità per tutti gli indebiti utilizzi di una carta carburante contestati in imputazione, nel procedimento relativo al reato di cui all'art. 493-ter c.p., lamentando l'uso del criterio di inferenza e contestando la tenuta logica dell'accertamento di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di competenza territoriale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente reiterativo di doglianze già proposte in appello e già disattese dal giudice di merito; la Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione del compendio probatorio né riconsiderare la tenuta logica della sentenza mediante confronti con modelli argomentativi esterni. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata nell'imputazione per gli indebiti utilizzi della carta carburante, rispetto alla quale è stata contestata la motivazione di merito sulla responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla competenza territoriale è infondata quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato applicabile al caso concreto.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre questioni di merito già dedotte in appello e puntualmente disattese, poiché ciò integra un motivo inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito né riesaminare la tenuta logica della decisione mediante il confronto con modelli argomentativi estranei alla sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFrode informatica
RamiProcesso penaleReati informatici
IstitutiOnere della prova

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