Cassazione Penale, Sentenza n. 45601/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omissione della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: la difesa ha sostenuto che, in seguito alla modifica normativa introdotta dal d.lgs. 19/03/2024 n. 31 (entrato in vigore il 04/04/2024), il reato di cui all'art. 635 c.p. (danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede) è procedibile solo a querela di parte; nel procedimento risultava querelante solo Edoardo Cerè per il danneggiamento della sua Volkswagen Passat, mentre per gli altri veicoli indicati nell'imputazione non erano state presentate querele entro i termini previsti dalla nuova disciplina, sicché quelle posizioni dovevano essere dichiarate improcedibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato e applicato la disciplina transitoria prevista dal d.lgs. 19/03/2024 n. 31 (art. 9, comma 1) secondo cui, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto ma riguardanti cose esposte alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'art. 85 del d.lgs. 10/10/2022 n. 150 come modificato, con decorrenza dei termini dalla data di entrata in vigore del decreto (04/04/2024). Di conseguenza il termine per la presentazione delle querele è spirato il 04/07/2024 e le persone offese diverse da Edoardo Cerè non hanno provveduto. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di danneggiamento delle autovetture: Fiat Panda targata DX567PK (Michela Saracino), Fiat Punto targata DY123BK (Leonardo Brunelli) e Mini Cooper targata EC119TX (Daniele Amaolo) per essere improcedibili per mancanza di querela. Ha confermato la responsabilità penale del Pace per il danneggiamento della Volkswagen Passat di proprietà di Edoardo Cerè e ha rilevato che l'annullamento parziale non incide sul trattamento sanzionatorio già irrogato (pena al minimo edittale con riduzione per rito abbreviato).
Norme richiamate
norma relativa al danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede
La Corte ha ritenuto che, per effetto della modifica normativa, il delitto previsto dall'art. 635 è procedibile solo a querela di parte quando il fatto riguarda cose esposte alla pubblica fede; la modifica ha inciso sul regime di procedibilità delle condotte contestate
aggravante del danneggiamento per avere il fatto riguardato cose esposte alla pubblica fede
La qualificazione dell'aggravante è stata confermata ma soggetta al nuovo regime procedurale dettato per l'art. 635; l'aggravante non esclude la necessità della querela a seguito della modifica
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
motivo di ricorso per violazione di legge o vizio di motivazione
Il ricorso ha denunciato la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, ossia una violazione della normativa sulla procedibilità già intervenuta in sede legislativa
d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, art. 1, comma 1, lett. b)
modifica il comma 5 dell'art. 635 cod. pen. rendendo il delitto procedibile a querela di parte
La modifica normativa è stata considerata operativa per il reato contestato e ha introdotto il requisito della querela per procedere penalmente quando ricorre l'aggravante relativa alle cose esposte alla pubblica fede
d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, art. 9, comma 1
«Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto‑legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto»
La Corte ha interpretato la disposizione transitoria nel senso che i termini per la presentazione delle querele partono dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (04/04/2024), con scadenza quindi il 04/07/2024, e ha applicato tale termine ai fatti commessi precedentemente
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 85
norme sui termini per la presentazione della querela in ipotesi transitorie (citata nella disciplina transitoria)
Richiamata dalla normativa transitoria e utilizzata per definire i termini entro i quali le persone offese dovevano proporre querela; i termini decorrono dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 19/03/2024 n. 31
Massime di principio
- Quando una norma cambia il regime di procedibilità (ad es. rendendo un reato procedibile solo a querela), occorre verificare attentamente le disposizioni transitorie per sapere se e da quando decorrono i termini per la presentazione della querela.
- Se la legge stabilisce termini decorrenti dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, le querele presentate dopo tale termine non rendono procedibile il reato: l'assenza di querela nei termini rende improcedibile l'azione penale per quei singoli fatti/vittime.
- La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela può determinare l'annullamento senza rinvio per le sole posizioni interessate dal difetto; le altre posizioni per le quali la querela è stata regolarmente proposta possono restare in piedi.
- In giudizio, se la modifica normativa incide sulla procedibilità, la parte difensiva deve sollevare tempestivamente la questione (anche per cassazione) richiedendo la declaratoria di improcedibilità; d'altra parte il pubblico ministero deve verificare e notificare alle vittime i termini utili per la querela.
- La modifica del regime di procedibilità non incide automaticamente sulla responsabilità sostanziale: può però incidere sul numero di capi di imputazione rimasti e, in alcuni casi, sul cumulo sanzionatorio; occorre sempre verificare l'effetto concreto sul trattamento sanzionatorio.
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