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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31434/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese, ritenendola tardiva e non supportata da un effettivo contributo difensivo. La decisione di merito di appello è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 2025. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla sua posizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il diniego delle attenuanti era sorretto da motivazione immune da evidenti illogicità e ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Nel medesimo provvedimento è stata esaminata anche la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese, respinta perché tardiva e comunque perché la parte civile non aveva svolto un effettivo contributo difensivo, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile solo se la motivazione presenti evidenti illogicità; non è necessario che il giudice prenda in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza essere tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • Il controllo di legittimità sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non consente una rivalutazione del merito, ma solo la verifica dell'assenza di manifeste illogicità o carenze argomentative.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
  • La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile può essere rigettata se è tardiva e se la parte civile non ha svolto un effettivo contributo difensivo, limitandosi a una mera adesione alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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