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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37293/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 03/06/2021 con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale di Napoli (04/06/2020) che aveva disposto la confisca di immobili e gioielli nella disponibilità della De Martino nell'ambito di un procedimento di prevenzione. La ricorrente denunciava, tra l'altro: violazione di legge e motivazione apparente per presunta preclusione processuale dovuta a provvedimenti di cognizione definitivi; errata applicazione del principio di correlazione temporale previsto dal d.lgs. n. 159/2011 (contestando la collocazione temporale della partecipazione alla associazione e delle date di acquisto/donazione dei beni); mancata considerazione della documentazione attestante la lecita provenienza (atti pubblici di donazione e scritture contabili dei nonni-donanti); vizio di travisamento probatorio circa la qualificazione dei nonni come "evasori fiscali" e carenza istruttoria rispetto all'accertamento dei redditi del donante; violazione dei principi sull'onere della prova e sull'uso di poteri officiosi di indagine patrimoniale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato (in parte anche inammissibile). Ha ritenuto che i motivi proposti in gran parte riproponessero censure già esaminate e fossero quindi inammissibili nella cassazione per misure di prevenzione. Ha confermato la fondatezza delle valutazioni del Tribunale e della Corte d'Appello: le donazioni sono state considerate fittizie alla luce della mancanza di capacità reddituale del nonno-donante (redditi dichiarati nulli o esigui; solo pensione sociale) e delle indagini che hanno evidenziato sproporzione tra valori acquisiti e capacità economica; la correlazione temporale tra pericolosità e acquisti è stata valutata complessivamente e motivata, non essendo la motivazione apparente o inesistente; inoltre è stato richiamato il principio che il proposto non può giustificare la provenienza dei beni addducendo che derivino da evasione fiscale propria o di terzi. In conclusione il decreto impugnato è stato confermato e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, art. 4, art. 19, art. 24

    Art. 24: parametro di valutazione della sproporzione è il reddito dichiarato e l'attività economica; il ricorrente non può giustificare la provenienza dei beni invocando l'evasione fiscale propria o di terzi. Art. 1 e 4 interpretati in relazione alla nozione di pericolosità e alla necessità di elementi concreti; art. 19 richiamo ai poteri di indagine (omessa completa esplorazione contestata dalla difesa ma ritenuta non necessaria dal giudice di merito perché svolte indagini sufficienti).

  • Codice di procedura penale

    art. 125, art. 606, comma 1, art. 649

    Art. 125/649: principio di preclusione processuale e limiti di riequilibrio rispetto a giudizi definitivi; la Corte ha ritenuto che la preclusione non opera quando emergono elementi nuovi idonei a determinare esito opposto. Art. 606: criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazione assente o meramente apparente).

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche

    Richiamata la disciplina storica sulla confisca per prevenzione usata come parametro interpretativo e collegamento con art. 24 del d.lgs. 159/2011.

  • L. 13 settembre 1992 n. 356

    Citata in relazione all'effetto di precedenti statuizioni irrevocabili e al profilo di contiguità tra confisca per responsabilità penale e confisca di prevenzione; la Corte ha spiegato che la precedente statuizione non impedisce, di per sé, una nuova valutazione se emergono elementi nuovi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale

    Sez. U "Spinelli"; Sez. U pronunce Repaci; Corte Cost. sent. n.24/2019; Corte Cost. sent. n.33/2018; CEDU De Tommaso c. Italia

    Richiami giurisprudenziali usati per precisare i criteri di valutazione della sproporzione patrimoniale, della rilevanza dell'evasione fiscale come elemento indiziario e dei limiti alla nozione di pericolosità. In particolare le Sezioni Unite hanno affermato che l'evasione fiscale integra attività illecita rilevante ai fini della confisca di prevenzione e che il giudizio deve basarsi su redditi dichiarati e attività economica, non sul 'cash flow' aziendale.

Massime di principio

  • In materia di confisca di prevenzione il parametro primario per valutare la sproporzione è il reddito dichiarato e la concreta attività economica svolta; il giudice può ritenere insufficiente la sola produzione di documenti contabili che non dimostrino capacità reddituale effettiva.
  • Donazioni da terzi possono essere disconosciute come giustificazione della provenienza dei beni se il donante non ha capacità economica dimostrabile: la fittizietà delle liberalità può essere accertata tramite indagini sulla capacità reddituale del donante.
  • La preclusione processuale derivante da precedenti sentenze di cognizione non è assoluta: può essere superata se emergono elementi nuovi e decisivi che giustificano un diverso esito nel procedimento di prevenzione.
  • L'evasione fiscale, anche se non sempre integrante reato, può costituire indizio di attività illecita e legittimare valutazioni sulla provenienza illecita della provvista; tuttavia la valutazione richiede adeguata motivazione e prova del nesso con l'accumulo patrimoniale.
  • In cassazione avverso misure di prevenzione sono sindacabili soprattutto violazioni di legge e la mancanza o l'apparenza della motivazione: deduzioni che riproducono argomentazioni già svolte in appello sono frequentemente inammissibili.
  • Per chi si trovi in situazione analoga: produrre tempestivamente e in modo documentale la prova della capacità reddituale del donante (dichiarazioni fiscali, bilanci, documenti bancari aggiornati) e sollecitare l'uso dei poteri istruttori del giudice di prevenzione (art.19 d.lgs.159/2011) quando ritenga necessari accertamenti supplementari.

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