Cassazione Penale, Sentenza n. 37293/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 03/06/2021 con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale di Napoli (04/06/2020) che aveva disposto la confisca di immobili e gioielli nella disponibilità della De Martino nell'ambito di un procedimento di prevenzione. La ricorrente denunciava, tra l'altro: violazione di legge e motivazione apparente per presunta preclusione processuale dovuta a provvedimenti di cognizione definitivi; errata applicazione del principio di correlazione temporale previsto dal d.lgs. n. 159/2011 (contestando la collocazione temporale della partecipazione alla associazione e delle date di acquisto/donazione dei beni); mancata considerazione della documentazione attestante la lecita provenienza (atti pubblici di donazione e scritture contabili dei nonni-donanti); vizio di travisamento probatorio circa la qualificazione dei nonni come "evasori fiscali" e carenza istruttoria rispetto all'accertamento dei redditi del donante; violazione dei principi sull'onere della prova e sull'uso di poteri officiosi di indagine patrimoniale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato (in parte anche inammissibile). Ha ritenuto che i motivi proposti in gran parte riproponessero censure già esaminate e fossero quindi inammissibili nella cassazione per misure di prevenzione. Ha confermato la fondatezza delle valutazioni del Tribunale e della Corte d'Appello: le donazioni sono state considerate fittizie alla luce della mancanza di capacità reddituale del nonno-donante (redditi dichiarati nulli o esigui; solo pensione sociale) e delle indagini che hanno evidenziato sproporzione tra valori acquisiti e capacità economica; la correlazione temporale tra pericolosità e acquisti è stata valutata complessivamente e motivata, non essendo la motivazione apparente o inesistente; inoltre è stato richiamato il principio che il proposto non può giustificare la provenienza dei beni addducendo che derivino da evasione fiscale propria o di terzi. In conclusione il decreto impugnato è stato confermato e il ricorso respinto.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1, art. 4, art. 19, art. 24
Art. 24: parametro di valutazione della sproporzione è il reddito dichiarato e l'attività economica; il ricorrente non può giustificare la provenienza dei beni invocando l'evasione fiscale propria o di terzi. Art. 1 e 4 interpretati in relazione alla nozione di pericolosità e alla necessità di elementi concreti; art. 19 richiamo ai poteri di indagine (omessa completa esplorazione contestata dalla difesa ma ritenuta non necessaria dal giudice di merito perché svolte indagini sufficienti).
art. 125, art. 606, comma 1, art. 649
Art. 125/649: principio di preclusione processuale e limiti di riequilibrio rispetto a giudizi definitivi; la Corte ha ritenuto che la preclusione non opera quando emergono elementi nuovi idonei a determinare esito opposto. Art. 606: criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazione assente o meramente apparente).
Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche
Richiamata la disciplina storica sulla confisca per prevenzione usata come parametro interpretativo e collegamento con art. 24 del d.lgs. 159/2011.
Citata in relazione all'effetto di precedenti statuizioni irrevocabili e al profilo di contiguità tra confisca per responsabilità penale e confisca di prevenzione; la Corte ha spiegato che la precedente statuizione non impedisce, di per sé, una nuova valutazione se emergono elementi nuovi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale
Sez. U "Spinelli"; Sez. U pronunce Repaci; Corte Cost. sent. n.24/2019; Corte Cost. sent. n.33/2018; CEDU De Tommaso c. Italia
Richiami giurisprudenziali usati per precisare i criteri di valutazione della sproporzione patrimoniale, della rilevanza dell'evasione fiscale come elemento indiziario e dei limiti alla nozione di pericolosità. In particolare le Sezioni Unite hanno affermato che l'evasione fiscale integra attività illecita rilevante ai fini della confisca di prevenzione e che il giudizio deve basarsi su redditi dichiarati e attività economica, non sul 'cash flow' aziendale.
Massime di principio
- In materia di confisca di prevenzione il parametro primario per valutare la sproporzione è il reddito dichiarato e la concreta attività economica svolta; il giudice può ritenere insufficiente la sola produzione di documenti contabili che non dimostrino capacità reddituale effettiva.
- Donazioni da terzi possono essere disconosciute come giustificazione della provenienza dei beni se il donante non ha capacità economica dimostrabile: la fittizietà delle liberalità può essere accertata tramite indagini sulla capacità reddituale del donante.
- La preclusione processuale derivante da precedenti sentenze di cognizione non è assoluta: può essere superata se emergono elementi nuovi e decisivi che giustificano un diverso esito nel procedimento di prevenzione.
- L'evasione fiscale, anche se non sempre integrante reato, può costituire indizio di attività illecita e legittimare valutazioni sulla provenienza illecita della provvista; tuttavia la valutazione richiede adeguata motivazione e prova del nesso con l'accumulo patrimoniale.
- In cassazione avverso misure di prevenzione sono sindacabili soprattutto violazioni di legge e la mancanza o l'apparenza della motivazione: deduzioni che riproducono argomentazioni già svolte in appello sono frequentemente inammissibili.
- Per chi si trovi in situazione analoga: produrre tempestivamente e in modo documentale la prova della capacità reddituale del donante (dichiarazioni fiscali, bilanci, documenti bancari aggiornati) e sollecitare l'uso dei poteri istruttori del giudice di prevenzione (art.19 d.lgs.159/2011) quando ritenga necessari accertamenti supplementari.
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