Cassazione Penale, Ordinanza n. 03728/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per due ipotesi di indebita percezione di benefici pubblici connessi al reddito di cittadinanza. Secondo la contestazione richiamata nell'ordinanza, il primo reato riguardava la falsità nelle dichiarazioni rese per ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza; il secondo riguardava l'omessa dichiarazione di redditi derivanti da vincite su giochi al fine di conseguire il beneficio economico. Nel ricorso è stato dedotto, in un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte ha però rilevato che il motivo era del tutto generico: la ricorrente si è limitata a chiedere l'annullamento della sentenza senza indicare specifiche ragioni di diritto, elementi di fatto o concreti profili di censura rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, richiamando l'art. 581, lett. d), c.p.p. sull'obbligo di specificità del ricorso e l'art. 591, lett. c), c.p.p. quale causa di inammissibilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa del primo reato contestato, descritto come dichiarazione falsa finalizzata a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza.
Richiamato come base normativa del secondo reato contestato, descritto come omessa dichiarazione di redditi al fine di conseguire un beneficio economico indebito.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del petitum; la mancanza di specificità rende il motivo generico.
L'inosservanza dell'art. 581, lett. d), c.p.p., per genericità dei motivi, integra causa di inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente una richiesta apodittica di annullamento della sentenza, occorrendo l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle censure.
- La genericità assoluta dei motivi di ricorso integra una causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p., quando il ricorso non consenta di individuare quali aspetti della motivazione o della decisione siano concretamente contestati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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