Cassazione Civile, Ordinanza n. 04548/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, proposta in sede Pinto dinanzi alla Corte d'appello di Brescia insieme ad altri soggetti. La Corte d'appello aveva accolto in parte le domande e liquidato una somma per ciascun ricorrente, ma poi, a seguito di opposizione del Ministero ex art. 5-ter l. n. 89/2001, aveva dichiarato l'inefficacia del decreto di accoglimento perché notificato tardivamente. Il solo interessato che ha proposto ricorso per cassazione ha dedotto due censure: 1) violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., 153, comma 2, c.p.c. e 5, comma 2, l. n. 89/2001, sostenendo che la Corte d'appello non avesse valutato i gravi motivi per la rimessione in termini e quindi per l'esame della domanda nel merito; 2) violazione degli artt. 156, 287 e 288 c.p.c. in relazione agli artt. 5, comma 3, e 5-ter l. n. 89/2001, per non avere la Corte riqualificato l'istanza di correzione depositata come opposizione ex art. 5-ter. In fatto, il punto centrale era che la notificazione del decreto Pinto era avvenuta oltre il termine previsto dalla legge, e il ricorrente cercava di far valere gli errori materiali/sostanziali del decreto e la successiva correzione come elementi idonei a salvare la tempestività o a convertire l'istanza in opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che, su opposizione del Ministero, aveva dichiarato l'inefficacia del decreto Pinto per tardiva notificazione. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la disciplina dell'art. 5-ter l. n. 89/2001 consente di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto non notificato tempestivamente e ha osservato che, nel caso concreto, la notifica era avvenuta solo dopo la correzione del provvedimento, dunque oltre il termine di legge. Inoltre, ha rilevato che il ricorso era privo della necessaria specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente si era limitato a menzionare genericamente errori materiali e sostanziali del decreto e l'istanza di correzione, senza trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale né indicare in modo puntuale gli atti su cui il ricorso si fondava. Per questo motivo non è stata esaminata nel merito la pretesa di rimessione in termini o di riqualificazione dell'istanza. È seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.
Norme richiamate
ricorsi ex art. 3 legge 89/2001
norma posta a fondamento della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo.
art. 5, comma 2, l. n. 89/2001
termine di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge n. 89/2001
la tardiva notificazione del decreto comporta inefficacia del provvedimento.
opposizione ex art. 5 - ter legge n. 89/2001
il Ministero può proporre opposizione per far dichiarare l'inefficacia del decreto non notificato tempestivamente.
invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di superare la decadenza, ma la Corte non ha accolto la doglianza.
richiamato dal ricorrente in relazione alla correzione degli errori materiali del decreto.
richiamato dal ricorrente in relazione alla correzione degli errori materiali del decreto.
invocato dal ricorrente per sostenere effetti sananti o di conservazione dell'atto.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a base di entrambi i motivi di ricorso.
il ricorso è inammissibile per mancato rispetto dell'onere di specificità e autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto o riassunto atti e passaggi essenziali.
norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento ex legge Pinto, la mancata notificazione del decreto di accoglimento entro il termine previsto dalla legge comporta l'inefficacia del decreto, che può essere fatta valere dalla controparte mediante opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001.
- La disciplina della legge Pinto, pur richiamando per analogia il procedimento monitorio, non coincide integralmente con esso: il rinvio al codice di procedura civile opera solo nei limiti di compatibilità con la specifica regolamentazione speciale.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare rigorosamente l'onere di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c.; chi deduce errori contenuti in atti o provvedimenti deve indicarne e riportarne il contenuto essenziale, altrimenti la censura è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a svolgere attività di ricerca e ricostruzione del materiale processuale non adeguatamente indicato dal ricorrente.
- La richiesta di rimessione in termini o di riqualificazione dell'istanza non può essere esaminata se il ricorso non fornisce un adeguato supporto fattuale e documentale.
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