Cassazione Penale, Ordinanza n. 01219/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, il quale lo aveva ritenuto responsabile del delitto di falsità personale. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione di legge, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che non fossero state concesse nella massima estensione richiesta, e alla determinazione della pena, ritenuta troppo lontana dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e indeterminato, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'ostacolo significativo frapposto dall'imputato alla propria identificazione e la sua notevole ostinazione, elementi incompatibili con la particolare tenuità del fatto; ha inoltre osservato che il motivo di appello era già ab origine inammissibile per genericità. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se sorretti da motivazione non illogica; nel caso concreto vi era una motivazione congrua, anche alla luce della cd. doppia conforme. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado, ossia falsità personale.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta abbia arrecato un notevole ostacolo all'identificazione e presenti una significativa ostinazione incompatibile con la tenuità.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; in mancanza è generico e inammissibile.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri legali di commisurazione.
La pena va commisurata secondo i criteri legali di gravità del fatto e capacità a delinquere, nel sindacato di merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito; se si limita ad affermazioni generiche è inammissibile.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta dell'agente abbia ostacolato in modo significativo l'identificazione o manifesti una persistente ostinazione incompatibile con la minima offensività.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la mera graduazione della pena o il giudizio di comparazione tra circostanze se la motivazione del giudice di merito non è arbitraria o manifestamente illogica.
- La determinazione della pena base e il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione sufficiente.
- La motivazione delle decisioni di primo e secondo grado può essere letta congiuntamente quando vi sia una cd. doppia conforme, con conseguente rafforzamento della tenuta argomentativa rispetto ai vizi di motivazione.
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