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Sentenza

Sentenza n. 15681/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202609365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale che ha dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico contro il diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto d’arma corta per difesa personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 28 aprile 2026, notificato il 17 maggio 2026, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico contro il diniego prefettizio del 23 settembre 2025, notificato il giorno successivo, di rinnovo della licenza di porto d’arma corta per difesa personale. Ha sostenuto che il ricorso gerarchico era stato presentato tempestivamente, documentando la consegna della PEC alla casella ufficiale della Prefettura alle ore 23:48 del 24 ottobre 2025; la data del 25 ottobre risultante dal sistema interno di protocollazione non dimostrava una ricezione tardiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto che aveva dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico. La prova della consegna della PEC alla casella ufficiale dell’ente entro le ore 23:59 dell’ultimo giorno utile non è stata confutata dalla Prefettura; la successiva data del 25 ottobre risultante dalla protocollazione interna non è idonea a smentirla. Il giudice ha inoltre applicato il principio di scissione temporale della notifica: per il mittente rileva la tempestiva generazione della ricevuta di accettazione entro la mezzanotte dell’ultimo giorno, mentre la regola delle ore 21:00 riguarda il perfezionamento per il destinatario e la decorrenza dei termini per i suoi adempimenti. Tale criterio è stato ritenuto applicabile anche alla presentazione del ricorso gerarchico. La Prefettura di Enna è tenuta a esaminare nel merito il ricorso gerarchico. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 6 d.P.R. 68/2005

    la schermata prodotta dalla Prefettura di Enna, che riproduce l’interfaccia informatica del sistema di protocollazione interna recante la data del 25 ottobre 2025, non costituisce una evidenza idonea a confutare quanto provato dal ricorrente, ciò ai sensi degli artt. 4 e 6 del dPR n. 68 del 2005 e dell’art. 20 del d.lgs n. 82 del 2025;

    La prova della consegna della PEC alla casella ufficiale del destinatario rileva ai fini della tempestività; la data successiva di protocollazione interna non è, da sola, idonea a confutare tale prova.

  • art. 20 d.lgs. 82/2005

    la schermata prodotta dalla Prefettura di Enna, che riproduce l’interfaccia informatica del sistema di protocollazione interna recante la data del 25 ottobre 2025, non costituisce una evidenza idonea a confutare quanto provato dal ricorrente, ciò ai sensi degli artt. 4 e 6 del dPR n. 68 del 2005 e dell’art. 20 del d.lgs n. 82 del 2025;

    La data di protocollazione interna non prevale sulla prova della consegna della PEC alla casella ufficiale dell’amministrazione.

  • art. 155 c.p.c.

    che tale scissione temporale vale anche nel caso della proposizione del rimedio giustiziale di che trattasi, trattandosi comunque di un corollario del diritto di difesa in relazione al quale il termine per la difesa è computato «a giorni» come prevede l’art. 155 cod. proc. civ. che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno utile

    La scissione temporale si applica anche alla proposizione di un ricorso gerarchico: per il mittente il termine computato a giorni è rispettato se l’invio si perfeziona entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile.

Massime di principio

  • Quando un rimedio amministrativo è trasmesso via PEC entro l’ultimo giorno utile, la tempestività per il mittente si valuta con riferimento al perfezionamento dell’invio entro le ore 23:59; la successiva ricezione legale per il destinatario rileva invece per la decorrenza dei termini posti a tutela dei suoi adempimenti.
  • La scissione temporale della notifica, quale corollario del diritto di difesa, si applica anche alla proposizione di un ricorso gerarchico quando il relativo termine è computato a giorni e scade alla mezzanotte dell’ultimo giorno utile.
  • La data di protocollazione nel sistema interno dell’amministrazione non è sufficiente a smentire la prova della consegna della PEC alla casella ufficiale dell’ente entro il termine.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzio
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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