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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28849/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p. davanti al GIP del Tribunale di Bologna per associazione per delinquere e reati tributari relativi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La sentenza aveva applicato la pena concordata, riconosciuto l'attenuante del pagamento del debito tributario e disposto la confisca, anche per equivalente, di somme di denaro collegate al sequestro. Con il ricorso per cassazione si lamentava un vizio di motivazione sulla confisca, sostenendo che: era già stato integralmente pagato il debito fiscale; le somme sequestrate erano già state destinate a tale pagamento; non vi era prova della pertinenzialità delle ulteriori somme ai reati giudicati; la rinuncia dell'imputato alle somme in sequestro non poteva legittimare una confisca ulteriore. Il Procuratore generale chiedeva invece l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che la sentenza avesse correttamente individuato le somme confiscate e che la rinuncia espressa del ricorrente avesse riguardato il residuo in sequestro. La difesa ha poi insistito sull'interesse all'impugnazione in relazione alla destinazione delle somme alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente quanto alla statuizione sulla confisca. Ha ribadito che, nel patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione per mancanza o mera apparenza della motivazione sulla confisca, perché si tratta di questione di legalità della misura. Nel merito, ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente: non era chiaro se le somme confiscate fossero prezzo o profitto del reato; inoltre, nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, per l'emittente è confiscabile solo il prezzo del reato, non il profitto conseguito da terzi mediante l'utilizzo delle fatture, anche in ragione del regime derogatorio dell'art. 9 d.lgs. 74/2000. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica per nuovo esame sul punto, invitando il giudice del rinvio ad accertare se l'imputato avesse percepito un compenso o guadagno per l'emissione delle fatture e l'ammontare dello stesso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di patteggiamento impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    non preclude il ricorso per cassazione quando si deduce la mancanza o mera apparenza della motivazione sulla confisca

  • art. 606 c.p.p.

    costituisce la disciplina generale del ricorso per vizio di motivazione nei casi in cui la misura di sicurezza non sia oggetto dell'accordo

  • art. 111, comma 7, Cost.

    la confisca illegale integra violazione di legge deducibile in cassazione

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato contestato all'imputato

  • art. 9 d.lgs. 74/2000

    esclude il concorso reciproco tra emittente e utilizzatore delle fatture, impedendo l'applicazione del principio solidaristico al profitto dell'utilizzatore

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    base normativa della confisca obbligatoria nei reati tributari

  • art. 13-bis d.lgs. 74/2000

    attenuante riconosciuta per l'integrale pagamento del debito tributario

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    menzionato nella motivazione impugnata, ma ritenuto non pertinente rispetto ai fatti oggetto del procedimento

  • art. 416 c.p.

    reato associativo contestato nel capo 1

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, la sentenza che applichi una misura di sicurezza o una confisca è ricorribile per cassazione quando si deduca la mancanza o l'apparenza della motivazione sulla misura, poiché il vizio si traduce in violazione di legge sulla legalità della confisca.
  • Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti dell'emittente è confiscabile soltanto il prezzo del reato, cioè il compenso pattuito o percepito per l'emissione, e non il profitto derivante dall'utilizzo delle fatture da parte di terzi.
  • Ai fini della confisca è necessario distinguere tra prezzo e profitto del reato: il primo è il compenso dato o promesso per commettere l'illecito, il secondo è l'utilità economica immediata e diretta ricavata dalla commissione del reato.
  • Quando il regime speciale del d.lgs. 74/2000 esclude il concorso tra emittente e utilizzatore delle fatture, non può farsi applicazione del principio solidaristico sul profitto conseguito dall'utilizzatore.
  • La motivazione sulla confisca è solo apparente se non chiarisce la natura della somma confiscata e il suo nesso con la specifica fattispecie di reato, imponendo l'annullamento con rinvio per un nuovo accertamento sul prezzo eventualmente percepito dall'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFatture falseCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati tributariParte generale
IstitutiConfisca

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