Cassazione Penale, Sentenza n. 48451/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che aveva rigettato l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione di due immobili, sostenendo che il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria (9/6/2021) dimostrerebbe l'assenza di pericolosita' sociale nel periodo 2005-2007, periodo in cui si sarebbero accumulati i mezzi per l'acquisto dei beni confiscati. La difesa deduceva che, per effetto del decreto di archiviazione, veniva meno il presupposto soggettivo della confisca (la attualita' e la correlazione temporale/eziologica della pericolosita' con l'incremento patrimoniale) e chiedeva dunque la revocazione della confisca.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato il ricorso inammissibile perche' generico e manifestamente infondato. Ha rilevato che l'istanza di revocazione era stata presentata oltre il termine previsto (decreto 9/6/2021; istanza 26/7/2022) ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.lgs. 159/2011 e che i ricorrenti non hanno specificato quali effetti concreti e quali elementi temporali mutati derivassero dal decreto di archiviazione. La Corte territoriale aveva correttamente osservato che il decreto di archiviazione non ha natura equiparabile a provvedimento definitivo idoneo a determinare contrasto di giudicati e non apportava "prove nuove" utili a rivedere la valutazione della pericolosita' sociale o la sua correlazione temporale con l'acquisizione dei beni. Percio' il ricorso e' stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia), art. 28
L'art. 28 disciplina la revocazione della confisca di prevenzione; la Corte ha ritenuto che i termini e le condizioni per la revocazione non siano stati rispettati e che il decreto di archiviazione non costituisca di per se' prova nuova o provvedimento definitivo idoneo a rimuovere il presupposto della confisca
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia), artt. 4, comma 1 lett. A) e 16, comma 1 lett. A)
Richiamati come parte del paradigma legale della pericolosita' sociale e dei presupposti di applicazione delle misure di prevenzione; la Corte territoriale ha valutato che l'archiviazione non modifica il giudizio sulla qualita' e sulla rilevanza dei fatti storici rilevanti per la pericolosita'
d.lgs. 159/2011, art. 28, comma 3
Stabilisce termini per proporre l'istanza di revocazione; la Corte ha osservato che l'istanza e' stata presentata oltre il termine previsto
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati o colposi; applicato dalla Corte per i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilita'
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. non e' automaticamente equivalente a una pronuncia definitiva che annulli la base giuridica di una confisca di prevenzione; non basta la sola esistenza dell'archiviazione per determinare la revocazione
- La richiesta di revocazione della confisca deve essere proposta nei termini previsti dall'art. 28, comma 3, d.lgs. 159/2011; il decorso del termine puo' determinare l'inammissibilita' della domanda
- Per ottenere la revocazione occorre indicare in modo specifico e documentato in che modo il nuovo fatto o provvedimento incide sui presupposti della misura ablativa: va chiarito quali elementi temporali o eziologici mutano e quali conseguenze concrete ne derivano sulla qualita' di "pericolosita'" ai fini della confisca
- La mera affermazione generica della necessita' di una "nuova perimetrazione" della pericolosita' non e' sufficiente; il ricorrente deve allegare e dimostrare prove nuove o elementi probatori precisi che giustifichino la revisione della misura
- Le impugnazioni generiche o tardive possono comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p. se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
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