Cassazione Civile, Ordinanza n. 38001/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni emesso per l'irregolare introduzione in deposito IVA, negli anni 2004/2005, di merci risultanti da 22 bollette d'importazione, in violazione degli obblighi previsti per il regime del deposito IVA. La CTR aveva accolto l'appello della società, annullando integralmente le sanzioni sul rilievo che una precedente sentenza della stessa CTR, passata in giudicato, aveva annullato l'atto presupposto per intervenuta prescrizione dell'illecito, con conseguente venir meno del presupposto anche delle sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato richiamato dalla CTR non riguardava l'intera pretesa, ma solo una parte delle operazioni (13 su 22), mentre per le altre era stata confermata la legittimità della pretesa; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 70 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la mancata introduzione della merce nel deposito IVA avrebbe comunque giustificato la sanzione, anche in presenza di assolvimento dell'IVA con reverse charge.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente esteso gli effetti del precedente giudicato a tutte le operazioni doganali, trascurando che la sentenza richiamata aveva annullato la pretesa solo per 13 operazioni e aveva invece confermato la legittimità per le restanti. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato interno o esterno vincola solo nei limiti oggettivi e soggettivi della decisione effettivamente resa; non può essere esteso oltre la parte di pretesa effettivamente definita dalla precedente sentenza.
Norma richiamata dalla ricorrente quale disciplina del regime IVA doganale e del deposito IVA, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di sanzioni tributarie; la censura fondata su tale disposizione è stata dichiarata inammissibile per mancata attinenza alla motivazione della CTR.
Massime di principio
- Il giudicato preclude la decisione solo nei limiti esatti della statuizione precedente: il giudice di merito non può ritenere definitivamente travolta l'intera pretesa se la precedente sentenza ha annullato soltanto una parte degli atti o delle operazioni contestate.
- Quando una sentenza di merito fonda la decisione su una specifica ratio, il motivo di ricorso per cassazione deve censurare quella ratio; una doglianza che non si confronta con il fondamento effettivo della decisione è inammissibile.
- Le sanzioni accessorie seguono il regime della pretesa principale solo nei limiti in cui la pretesa sostanziale sia realmente caducata; occorre verificare in concreto quali singole operazioni o violazioni siano state oggetto di annullamento e quali siano rimaste ferme.
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