Cassazione Penale, Sentenza n. 24383/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione di legge in relazione alla responsabilità penale, sostenendo che non vi fu contatto né protrazione dell'ingombro della carreggiata quando aprì e richiuse la portiera e che la chiusura immediata fosse anzi idonea a evitare il rischio; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova per non aver valorizzato l'elemento della presunta elevata velocità del motociclo (testimonianza e consulenza tecnica difensiva); (3) errata valutazione del nesso causale e violazione degli artt. 40 e 41, comma 2, c.p., perché la velocità della vittima e le disconnessioni della strada costituirebbero causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso causale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrata la colpa specifica della Balestrieri: il filmato e i rilievi hanno evidenziato l'apertura e la rapida chiusura della portiera senza verifica della corsia, nonché il gesto di distrazione. La violazione dell'art. 157, comma 7, CdS è stata ritenuta idonea a introdurre il rischio che si è poi concretizzato nella perdita di controllo del motociclo. La Corte ha inoltre escluso che la velocità del motociclo o le anomalie del manto stradale costituissero causa sopravvenuta tale da interrompere il nesso di causalità, richiamando il principio secondo cui solo una causa che inneschi un percorso causale completamente autonomo, anomalo e imprevedibile può escludere il nesso. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato seguito dalla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, art. 157 comma 7 (Codice della Strada)
L'apertura dello sportello da chi si trova parcheggiato, senza accertarsi che la corsia sia libera, integra una violazione della regola cautelare imposta dall'art.157 comma 7 e costituisce condotta idonea a introdurre un rischio che può concretizzarsi in evento lesivo anche se non vi è contatto materiale con il veicolo sopraggiungente.
Codice penale, artt. 40 e 41 comma 2
La nozione di 'causa sopravvenuta' idonea ad escludere il nesso di causalità richiede che la causa successiva realizzi un percorso causale autonomo, anomalo e imprevedibile rispetto alla condotta dell'agente; la semplice velocità eccessiva della vittima o le condizioni della strada non sono di per sé sufficienti a interrompere il nesso se l'evento è comunque conseguenza del comportamento colposo originario.
Massime di principio
- Aprire la portiera di un veicolo verso la carreggiata senza accertarsi della libertà della corsia configura violazione della regola cautelare (art.157 CdS) e può dare luogo a responsabilità penale se quella condotta introduce il rischio poi concretizzatosi.
- Non è necessario il contatto materiale tra portiera e veicolo sopraggiungente perché sussista responsabilità: è sufficiente che l'apertura/chiusura abbia indotto il conducente del veicolo a una manovra d'emergenza che abbia causato l'evento.
- Per escludere il nesso di causalità invocando una causa sopravvenuta (art.41, comma 2 c.p.) occorre dimostrare che la causa successiva abbia generato una linea di sviluppo del tutto autonoma, anomala e imprevedibile rispetto alla condotta originaria; la mera condotta imprudente della vittima (es. eccesso di velocità) o condizioni stradali ordinarie non bastano.
- Prove video e rilievi effettuati in prossimità dell'evento hanno rilevanza probatoria elevata: riprese che mostrino apertura/chiusura della portiera e comportamenti distratti supportano la ricostruzione della colpa specifica.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe concentrarsi o su una effettiva dimostrazione che l'apertura non poteva ragionevolmente essere percepita o che l'evento è stato causato esclusivamente da una fattore straordinario e imprevedibile totalmente indipendente dalla condotta dell'imputato.
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