Cassazione Penale, Sentenza n. 3957/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca patrimoniale confermato dalla Corte d'appello ritenendo che la motivazione fosse insufficiente e non avesse adeguatamente adempiuto ai principi fissati dalla sentenza rescindente. Le censure principali riguardavano: 1) la valutazione della "sproporzione" fra i beni nella disponibilità della famiglia Carboni e le risorse lecite dichiarate, in particolare in relazione a un'operazione immobiliare del 2005 per oltre 1,8 milioni di euro che, secondo la difesa, sarebbe stata una operazione contabile senza effettivo esborso di denaro (compensazione con crediti/accolli); 2) la mancata contestualizzazione temporale fra le acquisizioni patrimoniali (ed i lavori di ristrutturazione) e il periodo di accertata pericolosità sociale o le indagini patrimoniali (1997-2007); 3) l'omessa o apparente motivazione rispetto alle risultanze della consulenza tecnica difensiva e alla documentazione contabile che avrebbe dimostrato la presenza di crediti e disponibilità lecite e la mancata verifica delle disponibilità patrimoniali delle società coinvolte (SOFIM s.r.l., Servizi Immobiliari s.r.l.); 4) specifiche contestazioni circa singoli beni (immobile di Capoterra acquisito per permuta, immobili a Decimomannu e via Maddalena 14 a Cagliari, locale commerciale in via Mulinu Becciu, due autovetture) per i quali si lamentava mancanza di indicazioni sui tempi e sui costi degli interventi o sul reale esborso per l'acquisto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse fornito una motivazione adeguata e completa in particolare sui profili della sproporzione patrimoniale e dell'attualizzazione temporale delle operazioni rilevanti (in primis l'operazione da 1,8 milioni del 2005) e di taluni acquisti immobiliari e mobili registrati. La Cassazione ha quindi annullato il decreto impugnato nella parte interessata da tali carenze motivazionali (ossia rispetto alla attualizzazione temporale dell'operazione da 1,8 milioni e alla motivazione relativa alla sproporzione e all'attualizzazione degli acquisti indicati), dichiarando fondati i ricorsi dei proponenti nella misura indicata. Conseguentemente il provvedimento di confisca è stato annullato per i profili motivazionali indicati (con le implicazioni processuali conseguenti, ivi compresa la necessità di nuovo esame da parte dell'autorità di merito ove del caso).
Norme richiamate
Norma che disciplina il procedimento in sede di rinvio dopo annullamento parziale; la Corte richiama l'obbligo per la Corte d'appello di adeguare il provvedimento ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente (art. 627, comma 3) e valuta la possibile ammissibilità del vizio di omessa motivazione come violazione di legge nel giudizio di cassazione
d.lgs. n. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. b)
Definizione della "pericolosità generica" quale presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto acquisita la dichiarazione di pericolosità generale nei confronti del proposto
d.lgs. n. 159/2011, artt. 23 e 24
Artt. concernenti la misura patrimoniale di prevenzione e la verifica della sproporzione tra beni e redditi leciti: la Corte richiede motivazioni specifiche e fondate circa la sproporzione e la corrispondenza temporale fra acquisizioni e periodo di pericolosità; tali articoli impongono che la confisca sia sorretta da prova adeguata della sproporzione e del reimpiego di proventi illeciti
d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 3
Stabilisce il limite di impugnabilità del decreto della Corte di appello alle sole violazioni di legge; la giurisprudenza, richiamata dalla Corte, ammette tuttavia che il vizio di omessa motivazione rientri nel perimetro della violazione di legge e quindi sia sindacabile in cassazione
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto a un processo imputabile a motivazione adeguata e a tutele giurisdizionali effettive; la Corte sottolinea l'esigenza di motivazione sufficiente a permettere il controllo di legittimità
art. 6 Convenzione EDU
Invocato con riguardo al giusto processo; la Corte valuta la necessità che le misure patrimoniali siano adeguatamente motivate in modo da rispettare le garanzie processuali sancite dalla Convenzione
art. 11 Cost.
Norma citata nel ricorso; la Corte non sviluppa un'interpretazione estesa nel testo ma il richiamo è posto tra le censure generali relative ai diritti costituzionali e di tutela
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione patrimoniale la confisca richiede una motivazione puntuale sulla sproporzione tra patrimonio acquisito e risorse lecite: la mera elencazione di indici numerici è insufficiente senza verifica dei flussi finanziari e delle scritture contabili
- Le operazioni intercorse fra società riconducibili a familiari (c.d. operazioni familiari) devono essere analizzate nella loro sostanza economica: se la difesa dimostra che un trasferimento è stato compensato da accollo di debito o da crediti preesistenti, il giudice deve valutare e motivare se vi sia stato effettivo esborso monetario
- Quando una parte rilevante del valore contestato risale a periodi anteriori alle indagini patrimoniali, è necessario che il provvedimento motivi con precisione la corrispondenza temporale e come le disponibilità o i reimpieghi si ricolleghino al periodo di pericolosità
- Il giudice deve verificare non solo le dichiarazioni fiscali personali (IRPEF) ma anche la situazione patrimoniale e reddituale delle società e degli enti collegati ai ricorrenti, specie se i beni fanno capo a tali soggetti
- Le contestazioni tecniche e contabili prodotte dalla difesa (consulenze, scritture contabili, documentazione di accollo debiti) vanno affrontate e confutate con argomentazioni specifiche; la loro mera evocazione non è sufficiente a sorreggere la confisca
- L'omessa motivazione su punti essenziali (sproporzione, temporalità, effettivo esborso) integra un vizio apprezzabile in cassazione come violazione di legge nonostante i limiti di impugnazione del decreto di merito
- Se i beni sono stati acquisiti o valorizzati mediante lavori di ristrutturazione, il provvedimento deve indicare tempi e costi delle opere per poter correlare le spese dichiarate alla capacità di risparmio e al periodo di riferimento
- In casi analoghi è utile per la difesa raccogliere e produrre: scritture contabili societarie, prove di accollo/compensazione dei crediti, documentazione sui pagamenti, tempi e fatture dei lavori edilizi, ed eventuali consulenze che ricostruiscano i flussi finanziari nel tempo
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