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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3957/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca patrimoniale confermato dalla Corte d'appello ritenendo che la motivazione fosse insufficiente e non avesse adeguatamente adempiuto ai principi fissati dalla sentenza rescindente. Le censure principali riguardavano: 1) la valutazione della "sproporzione" fra i beni nella disponibilità della famiglia Carboni e le risorse lecite dichiarate, in particolare in relazione a un'operazione immobiliare del 2005 per oltre 1,8 milioni di euro che, secondo la difesa, sarebbe stata una operazione contabile senza effettivo esborso di denaro (compensazione con crediti/accolli); 2) la mancata contestualizzazione temporale fra le acquisizioni patrimoniali (ed i lavori di ristrutturazione) e il periodo di accertata pericolosità sociale o le indagini patrimoniali (1997-2007); 3) l'omessa o apparente motivazione rispetto alle risultanze della consulenza tecnica difensiva e alla documentazione contabile che avrebbe dimostrato la presenza di crediti e disponibilità lecite e la mancata verifica delle disponibilità patrimoniali delle società coinvolte (SOFIM s.r.l., Servizi Immobiliari s.r.l.); 4) specifiche contestazioni circa singoli beni (immobile di Capoterra acquisito per permuta, immobili a Decimomannu e via Maddalena 14 a Cagliari, locale commerciale in via Mulinu Becciu, due autovetture) per i quali si lamentava mancanza di indicazioni sui tempi e sui costi degli interventi o sul reale esborso per l'acquisto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse fornito una motivazione adeguata e completa in particolare sui profili della sproporzione patrimoniale e dell'attualizzazione temporale delle operazioni rilevanti (in primis l'operazione da 1,8 milioni del 2005) e di taluni acquisti immobiliari e mobili registrati. La Cassazione ha quindi annullato il decreto impugnato nella parte interessata da tali carenze motivazionali (ossia rispetto alla attualizzazione temporale dell'operazione da 1,8 milioni e alla motivazione relativa alla sproporzione e all'attualizzazione degli acquisti indicati), dichiarando fondati i ricorsi dei proponenti nella misura indicata. Conseguentemente il provvedimento di confisca è stato annullato per i profili motivazionali indicati (con le implicazioni processuali conseguenti, ivi compresa la necessità di nuovo esame da parte dell'autorità di merito ove del caso).

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento in sede di rinvio dopo annullamento parziale; la Corte richiama l'obbligo per la Corte d'appello di adeguare il provvedimento ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente (art. 627, comma 3) e valuta la possibile ammissibilità del vizio di omessa motivazione come violazione di legge nel giudizio di cassazione

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. b)

    Definizione della "pericolosità generica" quale presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto acquisita la dichiarazione di pericolosità generale nei confronti del proposto

  • d.lgs. n. 159/2011, artt. 23 e 24

    Artt. concernenti la misura patrimoniale di prevenzione e la verifica della sproporzione tra beni e redditi leciti: la Corte richiede motivazioni specifiche e fondate circa la sproporzione e la corrispondenza temporale fra acquisizioni e periodo di pericolosità; tali articoli impongono che la confisca sia sorretta da prova adeguata della sproporzione e del reimpiego di proventi illeciti

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 3

    Stabilisce il limite di impugnabilità del decreto della Corte di appello alle sole violazioni di legge; la giurisprudenza, richiamata dalla Corte, ammette tuttavia che il vizio di omessa motivazione rientri nel perimetro della violazione di legge e quindi sia sindacabile in cassazione

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto a un processo imputabile a motivazione adeguata e a tutele giurisdizionali effettive; la Corte sottolinea l'esigenza di motivazione sufficiente a permettere il controllo di legittimità

  • art. 6 Convenzione EDU

    Invocato con riguardo al giusto processo; la Corte valuta la necessità che le misure patrimoniali siano adeguatamente motivate in modo da rispettare le garanzie processuali sancite dalla Convenzione

  • art. 11 Cost.

    Norma citata nel ricorso; la Corte non sviluppa un'interpretazione estesa nel testo ma il richiamo è posto tra le censure generali relative ai diritti costituzionali e di tutela

Massime di principio

  • In procedimenti di prevenzione patrimoniale la confisca richiede una motivazione puntuale sulla sproporzione tra patrimonio acquisito e risorse lecite: la mera elencazione di indici numerici è insufficiente senza verifica dei flussi finanziari e delle scritture contabili
  • Le operazioni intercorse fra società riconducibili a familiari (c.d. operazioni familiari) devono essere analizzate nella loro sostanza economica: se la difesa dimostra che un trasferimento è stato compensato da accollo di debito o da crediti preesistenti, il giudice deve valutare e motivare se vi sia stato effettivo esborso monetario
  • Quando una parte rilevante del valore contestato risale a periodi anteriori alle indagini patrimoniali, è necessario che il provvedimento motivi con precisione la corrispondenza temporale e come le disponibilità o i reimpieghi si ricolleghino al periodo di pericolosità
  • Il giudice deve verificare non solo le dichiarazioni fiscali personali (IRPEF) ma anche la situazione patrimoniale e reddituale delle società e degli enti collegati ai ricorrenti, specie se i beni fanno capo a tali soggetti
  • Le contestazioni tecniche e contabili prodotte dalla difesa (consulenze, scritture contabili, documentazione di accollo debiti) vanno affrontate e confutate con argomentazioni specifiche; la loro mera evocazione non è sufficiente a sorreggere la confisca
  • L'omessa motivazione su punti essenziali (sproporzione, temporalità, effettivo esborso) integra un vizio apprezzabile in cassazione come violazione di legge nonostante i limiti di impugnazione del decreto di merito
  • Se i beni sono stati acquisiti o valorizzati mediante lavori di ristrutturazione, il provvedimento deve indicare tempi e costi delle opere per poter correlare le spese dichiarate alla capacità di risparmio e al periodo di riferimento
  • In casi analoghi è utile per la difesa raccogliere e produrre: scritture contabili societarie, prove di accollo/compensazione dei crediti, documentazione sui pagamenti, tempi e fatture dei lavori edilizi, ed eventuali consulenze che ricostruiscano i flussi finanziari nel tempo

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