Cassazione Penale, Sentenza n. 23087/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la continuazione tra due condanne per riciclaggio: una della Corte d'appello di Torino del 18/02/2019 (fatti accertati nel luglio 2010: riciclaggio di due semirimorchi e di un escavatore) e l'altra della Corte d'appello di Genova del 30/05/2019 (fatti accertati nel settembre 2011: riciclaggio di una macchina operatrice gommata). Sosteneva che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente richiesto una preventiva e dettagliata rappresentazione del piano criminoso, mentre è sufficiente un programma a grandi linee; segnalava inoltre la presenza di indici favorevoli alla continuazione (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, identità delle causali e delle modalità, beni riciclati e partecipazione degli stessi correi). Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nell'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che, nonostante l'omogeneità dei titoli di reato, il notevole lasso di tempo tra i fatti (superiore a un anno) e le diverse modalità esecutive (la vicenda di Genova era inserita in un piano più complesso con partecipazione di più soggetti e reati strumentali come il falso ideologico per induzione) ostino al riconoscimento della continuazione. La Corte ha poi osservato che il giudice dell'esecuzione, pur dovendo considerare le valutazioni compiute in sede cognitiva, può discostarsene purché motivi adeguatamente la decisione. Infine è stata confermata la rilevanza negativa della distanza cronologica come indice probatorio in assenza di elementi concreti che dimostrino una programmazione unitaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Disciplina il vincolo della continuazione: richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; la Corte evidenzia che la continuazione si valuta sulla base di indici (omogeneità, contiguità spazio-temporale, identità delle causali, modalità e soggetti) ma non richiede una pianificazione dei dettagli; tuttavia la distanza temporale e differenze significative nelle modalità esecutive possono escluderne l'esistenza
Regola la richiesta al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione; il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma non può ignorare le valutazioni già compiute in sede cognitiva e, se decide diversamente, deve motivare il disaccordo rispetto al quadro risultante dai provvedimenti dedotti
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nel giudizio, non può trascurare le valutazioni svolte in sede cognitiva e deve motivare il diverso apprezzamento se non intende seguire quelle valutazioni
Massime di principio
- La continuazione richiede l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso"; non è necessario che la programmazione operativa sia dettagliata, ma devono emergere elementi che colleghino i reati in un'unità intenzionale
- Fattori che favoriscono il riconoscimento della continuazione: vicinanza temporale, omogeneità delle condotte e dei titoli di reato, identità o sovrapposizione dei beni/oggetti del reato, partecipazione degli stessi soggetti, presenza di reati strumentali che collegano le fattispecie
- Fattori che ostano al riconoscimento: rilevante distanza cronologica fra i fatti, modalità esecutive significativamente diverse, coinvolgimento di altri soggetti non partecipanti alle vicende precedenti, assenza di elementi che attestino una progettualità unitaria
- Il giudice dell'esecuzione può discostarsi dalla valutazione del giudice di merito ma deve motivare concretamente le ragioni del disaccordo rispetto al quadro fattuale e giuridico già accertato
- In sede di legittimità non è consentita una rinnovata valutazione in fatto se non per vizio di motivazione o violazione di legge: le critiche generiche alla lettura delle prove non sono sufficienti per ottenere l'annullamento
- In casi simili è utile documentare elementi che attestino la continuità intenzionale (comunicazioni, pianificazioni, coincidenze nella fattispecie, reati strumentali riconducibili allo stesso disegno) e argomentare in modo concreto perché la distanza temporale non ne esclude la sussistenza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23075/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23077/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23080/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23081/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2023 del 26/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →