Cassazione Penale, Sentenza n. 38418/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza di appello che confermava, in gran parte, le condanne pronunciate in primo grado (giudizio abbreviato) per reati connessi ad una presunta associazione mafiosa di tipo 'ndrangheta (cosca "Libri") e reati fine correlati: estorsioni (anche tentate), intestazioni fittizie di imprese/beni, occupazione abusiva di immobile pubblico, detenzione e trasferimento di armi, violenze, ecc. I ricorrenti hanno dedotto, in vari atti: vizi di motivazione e travisamento delle intercettazioni; mancata o inesatta valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; carenza di riscontri esterni; erronea qualificazione giuridica di talune condotte (p.es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni vs estorsione; inesistenza dell'elemento soggettivo nell'intestazione fittizia); e censure procedurali (rinnovazione istruttoria negata in appello nel rito abbreviato, etc.). Alcuni hanno altresì contestato l'applicabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e la qualificazione della posizione di singoli come apicale o partecipe dell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili molti ricorsi e ha rigettato gli altri nella sostanza. In dettaglio: - Inammissibili i ricorsi di Gaetano TOMASELLI, Domenico VENTURA e Maria Teresa VENTURA. - Infondati (rigettati) i ricorsi di Angelo CHIRICO, Antonio Riccardo ARTUSO, Demetrio MORABITO, Salvatore REPACI ed Elisabetta FERRO. - Parziale accoglimento: i ricorsi di Filippo CHIRICO e di Anita REPACI sono stati ritenuti fondati limitatamente al capo O) (intestazione fittizia della ditta "L'Arcobaleno dei Sapori"); su tale capo la sentenza di merito è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio (quindi necessaria nuova valutazione in relazione a quell'ipotesi). Per il resto i ricorsi di CHIRICO sono stati inammissibili nel resto e quelli di REPACI rigettati. La Corte ha confermato, pertanto, nella quasi totalità, la valutazione di merito sulla sussistenza dell'associazione mafiosa "Libri" e sui reati-fine ritenuti provati (sulla base di intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori, indagini e riscontri), con conseguente conferma delle condanne e delle determinazioni sanzionatorie eccetto la statuizione relativa al capo O) che torna al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
es. articoli e commi vari richiamati nel testo
La Corte conferma la configurabilità del reato di associazione mafiosa sulla base della persistenza dell'organizzazione, della forza intimidatrice, dell'assoggettamento/omertà e dell'operatività economica del sodalizio; valuta come rilevanti intercettazioni, collaborazioni e precedenti giudicati per ricostruire struttura e ruolo di vertice
art. 416-bis.1 (ex art. 7 legge n.203/1991) - circostanza aggravante "agevolazione mafiosa"
citata frequentemente come "art. 7 legge n.203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen."
L'aggravante richiede dolo specifico ma può essere desunta dalle modalità e finalità dell'atto: la Corte valuta sia il "metodo" (forza intimidatrice, silente o esplicita) sia la finalità di favorire l'associazione; il giudice richiede prova del fine aggravante ma ammette inferenze probatorie dal contesto
più riferimenti: "art. 12-quinquies d.l. n.306 del 1992, oggi 512-bis cod. pen."
Reato di pericolo astratto: l'intestazione formale a terzi, anche a parenti conviventi, può integrare il reato senza necessità di provare la provenienza del denaro da reato; quando è fatta a familiari occorrono ulteriori elementi fattuali per dimostrare la capacità elusiva, ma non è sempre richiesto un accertamento della concreta efficacia elusiva
art. 628, 629 cod. pen. (rapina/estorsione, tentata estorsione)
richiamati i commi aggravati (es. 629 comma 2 in relazione al 628 comma 2 n.3)
La Corte conferma che estorsione può essere provata anche con 'metodo mafioso' e che la minaccia può essere implicita o 'silente' se la forza intimidatrice dell'associazione rende superflua l'esplicita minaccia; valutazione fondata sulle intercettazioni e sul contesto operativo
art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)
Nel rito abbreviato cd. "secco" la rinnovazione dell'istruttoria in appello è ammessa solo se assolutamente necessaria; la Corte ricorda che la mancata rinnovazione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione di appello presenta lacune decisive che si sarebbero potute evitare con la rinnovazione
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione prove, indizi: gravità, precisione, concordanza)
La Corte ribadisce che intercettazioni anche di conversazioni tra terzi possono costituire prova diretta se gravi, precise e concordanti; per dichiarazioni etero-accusatorie non è sempre richiesto il riscontro esterno previsto dall'art. 192 comma 3 salvo che si tratti di indizi deboli
Sez. U precedenti (Sebbar, Modaffari, e Sez. U n.47127/2021 - criteri pena e prova)
La Corte applica consolidata giurisprudenza di legittimità: intercettazioni come prova, necessità di gravità/precisione/concordanza per indizi, e criteri per la motivazione sulla pena (Sezioni Unite su determinazione della pena e continuazione)
art. 81 cod. pen. (continuità/concerto di pena)
La Corte accerta corretta applicazione degli aumenti per continuazione e richiede motivazione adeguata trattandosi di aumenti non di molto superiori alla media edittale
Massime di principio
- Intercettazioni: conversazioni anche di terzi o etero-accusatorie possono costituire prova diretta se risultano gravi, precise e concordanti; la loro interpretazione però è valutata dal giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per travisamento decisivo
- Rito abbreviato: la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è soggetta a limiti rigorosi; il giudice di appello può rifiutare se la prova non è ritenuta decisiva, e la Corte di Cassazione sindaca il rifiuto solo in presenza di manifeste lacune motivazionali
- Intestazione fittizia a familiari conviventi: non esclude automaticamente il reato di trasferimento fraudolento di valori; quando si intestano beni a parenti stretti la normativa antimafia prevede presunzioni iuris tantum ma il giudice penale può richiedere elementi ulteriori per provare il dolo specifico, salvo che il contesto dimostri l'evidente finalità elusiva
- Aggravante "agevolazione mafiosa": richiede dolo specifico ma può essere ricavata dalle modalità, dal contesto e dall'effetto dell'operazione (es. utilità per il sodalizio, consolidamento del controllo economico/territoriale); il giudice cerca indizi concreti del fine di favorire l'associazione
- Prova e collaboratori: dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate criticamente; possono essere decisive se corroborate da riscontri esterni, ma la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e solo in casi di manifesta illogicità la Cassazione interviene
- Penalità e motivazione: il giudice nella determinazione della pena deve applicare i criteri dell'art. 133 cod. pen.; quando la pena sta sotto la media edittale la motivazione può essere anche sintetica purché espliciti i criteri applicati; per aumenti 'di continuazione' non è richiesta motivazione ultra-dettagliata salvo deroga
- Disponibilità di armi e aggravante: la circostanza aggravante collegata alla 'natura armata' dell'associazione può essere ricavata dall'esistenza di fatti concreti (sequestro, detenzione, reati commessi con armi) e dalla notorietà della disponibilità di armi nel sodalizio; la prova è collegiale e contestuale
- Se si contesta in Cassazione un'interpretazione di intercettazione occorre dimostrare un travisamento palese e decisivo (la trascrizione sia difforme dall'audio e ciò incida sull'esito): semplici alternative interpretative in genere non sono motivo di annullamento
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