Cassazione Civile, Sentenza n. 31071/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato che Giacinto Franco non aveva acquistato per usucapione la proprietà esclusiva dei beni immobili controversi; contestano, tra l'altro, la legittimazione delle controparti, la mancata evocazione di presunti litisconsorti necessari ed il presunto giudicato favorevole per il Franco derivante da una precedente sentenza d'appello poi cassata
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la questione della titolarità del rapporto (comproprietà) attiene al merito e non alla legittimazione, richiedendo allegazione e prova in sede di merito; ha dichiarato inammissibile il motivo sul presunto litisconsorzio necessario per carenza di documentazione probatoria; ha respinto la doglianza sul presunto giudicato in capo al Franco, rilevando che la sentenza favorevole era stata cassata e che il giudicato non era adeguatamente trascritto nel ricorso. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha rilevato l'ulteriore presupposto per il versamento del contributo unificato
Norme richiamate
Riferita al principio che la legittimazione costituisce elemento della domanda e la relativa titolarità rientra nel merito; la Corte ha ricordato che la lack di titolarità del rapporto controverso va dedotta e provata dalle parti e non può essere rilevata d'ufficio come vizio di legittimazione se attiene al merito
Richiamato in connessione con l'onere probatorio e la regolazione dell'attività probatoria tra le parti; la Corte ha ritenuto che la questione della titolarità del rapporto attiene all'onere deduttivo e probatorio delle parti
Citato in relazione al vizio di omessa pronuncia: la Corte ricorda che la censura per omessa pronuncia può essere dedotta in Cassazione solo se l'eccezione era stata formulata chiaramente in primo grado e riportata nel ricorso per cassazione con l'indicazione dell'atto o del verbale in cui era stata proposta
Riferimento formale tra le norme processuali richiamate; nel contesto la Corte ha valutato la completezza della motivazione e l'adeguatezza delle risposte ai profili dedotti
Norme sulla motivazione e sulla violazione di legge in sede di cassazione: la Corte ha applicato tali criteri per valutare la fondatezza delle doglianze attinenti a violazione di norme processuali e difetto/contraddittorietà della motivazione
art. 2909 comma 2° n. 4 c.p.c.
Cita presente nel ricorso (così come riferita dagli atti): la Corte ha ritenuto la censura infondata anche perché mancava la trascrizione del giudicato nel corpo del ricorso e la sentenza asseritamente passata in giudicato era stata cassata
D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato i presupposti per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto
Massime di principio
- La legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) va distinta dalla titolarità effettiva del rapporto sostanziale: la prima attiene alla veste processuale e va comprovata con l'atto, mentre la seconda è questione di merito che le parti devono allegare e provare; in cassazione non si possono sollevare per la prima volta questioni di fatto non decise dal merito
- Questioni inerenti l'esistenza di un giudicato devono essere adeguatamente documentate nel ricorso (testo della sentenza passata in giudicato, trascrizioni) per consentire al giudice di legittimità di valutarle; l'esistenza di una precedente sentenza favorevole ma poi cassata non produce giudicato
- L'eccezione di difetto di contraddittorio per litisconsorzio necessario può essere proposta in cassazione solo se l'esistenza del litisconsorzio emerge dagli atti del giudizio di merito e chi la invoca indica nominativamente i soggetti e produce la prova della loro esistenza e dei presupposti giuridici
- La Corte di Cassazione non è sede di riesame del merito e non sostituisce il sindacato di fatto: doglianze che richiedono valutazioni probatorie o l'accertamento della titolarità sostanziale sono generalmente inammissibili o infondate in cassazione se non correttamente dedotte e documentate nei gradi precedenti
- In cause di usucapione, l'onere della prova sull'acquisto è della parte che la invoca; se si tratta di beni in comproprietà, la difficoltà probatoria è maggiore e richiede specifiche allegazioni e prove in primo grado e in appello
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