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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31045/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente ha chiesto il pagamento di €1.006.291,33 a titolo di compenso per il servizio di custodia svolto dal 1984 al 1998 su n.88 veicoli rinvenuti in stato di abbandono e consegnati dalle forze dell'ordine. In primo grado il Tribunale di Catania ha accolto la domanda; la sentenza è stata però riformata dalla Corte d'Appello di Catania che ha ritenuto che i veicoli fossero stati conferiti al centro di raccolta con finalità di demolizione (richiamando l'art.15 DPR 915/1982 e il D.M. 460/1999) e non di mera custodia, con conseguente rigetto della domanda. La ricorrente ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo, in particolare, la falsa applicazione delle norme citate (art.15 DPR 915/1982 e artt.1-2 D.M. 460/1999) e deducendo un vizio per omesso esame di fatto decisivo (provvedimenti dirigenziali comunali del 29.5.2017) che - a suo dire - dimostrerebbero la responsabilità del Comune e l'impossibilità di demolire i veicoli nei termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio, richiamando la recente giurisprudenza (sent. n.14533/2024), secondo cui il conferimento dei veicoli ai centri di raccolta implica l'obbligo del gestore di procedere alla demolizione e allo smaltimento (equiparando il veicolo a cosa abbandonata ex art.923 c.c. dopo il decorso del termine previsto), e che l'inerzia nel compimento delle attività di demolizione/smaltimento non può essere giustificata come deposito custodiale oltre il termine previsto. La Corte ha inoltre osservato che la mancata previa cancellazione dal PRA non è condizione ostativa alla demolizione; le attività di demolizione e di cancellazione sono entrambe dovute ma indipendenti. Il motivo sull'omesso esame dei provvedimenti comunali è stato ritenuto non decisivo rispetto alla conclusione normativa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio (liquidate in €10.700,00 oltre accessori) e è stato disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • DPR n. 915/1982, art. 15, co. 2 e 4

    La norma è stata richiamata dalla giurisprudenza di merito per sostenere la finalità demolitoria del conferimento; la Corte ha tuttavia inquadrato la disciplina nel più ampio quadro normativo successivo, ritenendo che il conferimento non comporti un obbligo di custodia risarcibile ma un obbligo di demolizione da parte del gestore.

  • D.M. 22/10/1999 n. 460, artt. 1-3

    "devono intendersi come presuntivamente abbandonati i veicoli a motore o i rimorchi privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione"; "decorso sessanta giorni dalla notificazione, ovvero dal rinvenimento ... il veicolo non reclamato dagli aventi diritto si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del codice civile"; "decorso tale termine ... il centro di raccolta ... procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) ..."

    Il decreto definisce la presunzione di abbandono, il termine di 60 giorni oltre il quale il veicolo diviene res nullius e stabilisce l'obbligo del gestore del centro di raccolta di procedere alla demolizione e al recupero dei materiali nonché agli adempimenti relativi alla cancellazione dal PRA. La Corte ha ritenuto applicabile (anche retroattivamente) il D.M. 460/1999 e ha sottolineato che le attività di demolizione e di cancellazione sono entrambe dovute ma indipendenti: la mancata cancellazione non impedisce la demolizione.

  • D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 103 e art. 159

    "non potessero 'alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto'"

    I commi terzo e quarto dell'art.103, che imponevano in passato obblighi prima della demolizione, sono stati abrogati (dal d.lgs. 22/1997). La Corte ha ricostruito come la materia sia stata ricondotta alla disciplina dei rifiuti e come l'obbligo di demolire non sia più subordinato a un nesso di interdipendenza rigido con la cancellazione dal PRA così come concepito in passato.

  • D.Lgs. 5/02/1997 n. 22, art. 46 e art. 56

    Il d.lgs. 22/1997 ha ricondotto la gestione dei veicoli rinvenuti/non reclamati alla disciplina dei rifiuti, prevedendo il conferimento ai centri di raccolta e imponendo l'adozione di un regolamento ministeriale (poi D.M. 460/1999). Ha altresì abrogato disposizioni anteriori del Codice della Strada che disciplinavano diversamente la previa cancellazione.

  • Codice Civile, art. 923

    La Corte ha richiamato l'art.923 c.c. (cosa abbandonata/res nullius) per spiegare che, decorso il termine previsto dal D.M. 460/1999, il veicolo si considera abbandonato e perde giustificazione la conservazione come deposito custodiale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, co. 1, n. 5

    Rilevata come norma posta a fondamento del motivo relativo all'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la doglianza priva di specificità e non idonea a mutare l'esito del giudizio.

  • D.P.R. 30/05/2002 n. 115, art. 13, co. 1-quater e legge 24/12/2012 n. 228, art.1, co.17

    Normativa processuale/tributaria richiamata per disporre l'obbligo, a carico della ricorrente soccombente, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Massime di principio

  • Il conferimento di veicoli rinvenuti e non reclamati ai centri di raccolta ha per oggetto primario la demolizione e lo smaltimento: non costituisce automaticamente un incarico di mera custodia risarcibile a carico dell'ente pubblico.
  • Decorso il termine previsto (60 giorni secondo il D.M. 460/1999) dalla notificazione o dal rinvenimento, il veicolo può essere considerato res nullius ex art.923 c.c.; una permanenza oltre tale termine non giustifica oneri di custodia prolungata.
  • La mancata preventiva cancellazione dal PRA non costituisce, di per sé, un impedimento legale alla demolizione: gli obblighi di demolizione/smaltimento e di cancellazione sono entrambi dovuti ma hanno natura autonoma.
  • La disciplina dei veicoli rinvenuti è stata ricondotta alla normativa sui rifiuti (D.Lgs. 22/1997) e regolata ulteriormente dal D.M. 460/1999; tale regolamentazione può essere interpretata come applicabile anche a conferimenti antecedenti quando la finalità è la demolizione.
  • Per ottenere un risarcimento per presunta custodia è necessario provare specificamente un effettivo incarico o una finalità di conservazione diversa dalla demolizione; mere consegne come 'centro di raccolta' o conferimenti disposti dalle forze dell'ordine tipicamente impongono l'onere di demolizione al gestore.
  • Documenti amministrativi successivi (es. provvedimenti dirigenziali comunali) sono rilevanti solo se decisivi e tempestivamente prodotti; la loro mera esistenza non muta la natura giuridica dell'incarico conferito al centro di raccolta.

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