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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31065/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva la declaratoria di usucapione di un terreno di Ostuni; nel procedimento di primo grado alcuni comproprietari catastali non furono validamente costituiti. In primo grado la domanda fu accolta; in appello Paolo Argentieri eccepì la nullità per difetto di contraddittorio, deducendo che la notifica a Stefano Argentiero era inesistente poiché Stefano era deceduto prima dell'iscrizione a ruolo. La Corte d'appello dichiarò la nullità della sentenza di primo grado e rimise la causa al Tribunale di Brindisi. Semeraro ricorse in Cassazione con quattro motivi, tra cui la censura per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 331 comma 2 c.p.c., avendo l'appellante omesso di integrare il contraddittorio nei termini disposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che l'appellante (Paolo Argentieri) non avesse adempiuto all'ordine di integrare il contraddittorio entro il termine perentorio (28/02/2017). Pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 331 comma 2 c.p.c. e non procedere all'esame del merito; la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e dichiarato che il giudizio d'appello non poteva proseguire. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese di giudizio sono compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    Stabilisce l'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello e che, se la parte onerata non esegue l'ordine di integrazione entro il termine perentorio, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'omessa attività dell'appellante imponeva la declaratoria di inammissibilità senza esame del merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello per errata applicazione delle norme sul contraddittorio e sull'inammissibilità dell'appello.

  • art. 101 comma 2 c.p.c.

    Norma che riguarda il dovere del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio; invocata dalla ricorrente per dedurre violazione del diritto di difesa, ma non accolta come motivo decisivo dalla Cassazione.

  • art. 183 comma 4 c.p.c.

    Riguarda l'attività istruttoria e l'indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio; richiamata nella critica alla Corte d'appello per carente tutela del contraddittorio, ma non decisiva nel provvedimento di cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiama il diritto di difesa garantito dalla Costituzione; evocato come parametro costituzionale nella censura relativa alla tutela del contraddittorio.

  • art. 11 Cost.

    Citata insieme alle norme costituzionali sulla difesa per sottolineare il profilo dell'equità del processo, sebbene non decisiva per l'accoglimento del ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nella censura concernente la presunta inammissibilità dell'appello principale per difetto di legittimazione e interesse dell'appellante; la questione è stata però assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 354 c.p.c.

    Prevede la rimessione al giudice di primo grado per violazione del contraddittorio; la Cassazione ha osservato che tale rimessione è preclusa quando l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 331 comma 2, per cui la Corte d'appello non avrebbe dovuto riaprire il merito.

  • art. 38 comma 2 ultimo periodo c.p.c.

    Richiamato dalla Cassazione quale fondamento formale per la declaratoria con cui si dispone che il giudizio d'appello non poteva proseguire; usato nel provvedimento di cassazione per disporre l'effetto conseguente all'accoglimento del motivo.

Massime di principio

  • Se al giudice d'appello è ordinata l'integrazione del contraddittorio con termine perentorio e la parte onerata non vi provvede, il giudice d'appello deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 331 comma 2 c.p.c., senza entrare nel merito degli atti di primo grado.
  • La notifica a una persona deceduta è giuridicamente inesistente e può comportare nullità insanabile del procedimento, ma tale nullità non consente al giudice d'appello di eludere la regola dell'inammissibilità se l'appellante non ha adempiuto agli ordini di integrazione del contraddittorio.
  • Quando il vizio riguarda il contraddittorio e l'integrità delle parti (litisconsorzio necessario), occorre distinguere tra il caso in cui l'appello è ancora ammissibile (allora si può rimandare il giudizio per sanare il vizio) e il caso in cui l'appellante ha omesso l'ordine di integrazione: in quest'ultimo caso prevale la declaratoria di inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione può essere basato sull'errata applicazione delle norme processuali relative al contraddittorio; la Cassazione può cassare la decisione di merito quando la Corte d'appello non applica correttamente le norme sull'inammissibilità.
  • In presenza di gravi ragioni procedurali e di una complessa vicenda processuale, la Corte può compensare le spese di giudizio tra le parti.

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