Cassazione Civile, Sentenza n. 31032/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, proprietari pro indiviso dell'immobile sito in Pesaro, hanno convenuto in giudizio i resistenti lamentando che questi ultimi avevano realizzato una sopraelevazione/sottotetto nell'appartamento sovrastante, innalzando la falda e determinando un maggior carico strutturale con presunto pericolo per la stabilità dell'edificio e aumento del rischio sismico. Hanno chiesto il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento/indennizzo ai sensi dell'art.1127 c.c.; in sede di impugnazione hanno censurato la decisione di merito in ordine all'esclusione del rischio sismico (sostenendo che non sia stata verificata la conformità alle norme antisismiche) e il metodo di calcolo dell'indennità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla mancata verifica della idoneità sismica e alla carenza di motivazione, perchè la Corte d'appello aveva aderito alle risultanze della CTU e alla documentazione del Genio Civile che attestavano interventi migliorativi sotto il profilo antisismico e la compatibilità della sopraelevazione con la normativa sismica. Quanto alla determinazione della decorrenza della rivalutazione e degli interessi, la Cassazione ha ritenuto che la questione non fosse stata impugnata in appello (si è formato giudicato interno) e ha escluso la possibilità di rettifica in sede di legittimità; ha altresì ricordato che la correzione di eventuali errori materiali deve essere chiesta al giudice che ha emesso la decisione. Il ricorso è quindi stato respinto e i ricorrenti condannati alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 1127 c.c.
La Corte interpreta l'art.1127, comma 2, nel senso che il divieto di sopraelevazione opera non solo se le strutture non possono sopportare il peso della nuova costruzione, ma anche quando non possono sopportare l'urto di forze in movimento (rischio sismico). Le norme tecniche antisismiche integrano l'art.1127 e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità che grava sull'autore della sopraelevazione.
Legge n. 64/1974 (richiamata come "L. 1974/64" nel testo)
Richiamata in relazione ai principi di disciplina edilizia e di ristrutturazione e al quadro normativo integrativo dell'art.1127; la Corte tiene conto delle disposizioni legislative in materia edilizia e antisismica come integrate nel giudizio di compatibilità.
DPR 380/2001, artt. 83 e 90
Richiamati in connessione con gli aspetti di condono/abusi edilizi e con la valutazione della rilevanza di titoli autorizzativi; la Corte d'appello ha valutato la documentazione e le autorizzazioni (anche del Genio Civile) nell'ambito dell'accertamento della compatibilità statica e antisismica.
art. 2697 c.c.
Norma sul tema dell'onere della prova; i ricorrenti sostenevano che incombeva sul sopraelevante dimostrare l'idoneità sismica, ma la Corte ha ritenuto soddisfacente l'accertamento del giudice di merito basato su CTU e documentazione tecnica.
art. 132 c.p.c.
Richiamato con riferimento ai requisiti della motivazione; la Cassazione ribadisce che la motivazione del giudice di merito è adeguata se non è totalmente mancante o meramente apparente e se consente di seguire l'iter logico della decisione.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)
Richiamato come parametro di censura in cassazione: i motivi proposti invocano la violazione di legge (n.3) e vizio di motivazione/manifesta illogicità (n.4); la Corte osserva i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni di fatto e sulla sufficienza della motivazione.
art. 1224 c.c. e art. 112 c.p.c.
Richiamati nella contestazione sulla decorrenza di interessi e rivalutazione: la Corte rileva che la statuizione di primo grado in ordine alla decorrenza non è stata impugnata in appello e pertanto si è formato giudicato interno, impedendo la rinnovata contestazione in cassazione.
D.P.R. 115/2002, art. 13 (commi relativi al contributo unificato)
Norma citata nella parte dispositiva per dare atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti; la Corte applica le disposizioni sul contributo.
Massime di principio
- La sopraelevazione è vietata se le condizioni statiche dell'edificio non consentono di sopportare il peso o l'urto di forze in movimento (rischio sismico); le norme antisismiche integrano l'art.1127 c.c. e la loro inosservanza crea una presunzione di pericolosità gravante sul sopraelevante.
- La verifica dell'idoneità statica e antisismica è valutazione di merito: la Corte di legittimità sindaca la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione del giudice del merito, non la rinnovazione completa delle valutazioni tecniche.
- Il giudice può fondare la decisione sulle risultanze di CTU e su documentazione tecnica (es. autorizzazioni del Genio Civile); se il giudice di merito motiva congruamente l'adesione alla CTU, tale accertamento è difficilmente riformabile in cassazione.
- Se la contestazione riguarda la mancata osservanza delle norme antisismiche, grava sul sopraelevante l'onere di provare che la nuova costruzione e la struttura sottostante sono idonee a fronteggiare il rischio sismico.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è quello totale o meramente apparente che renda incomprensibile le ragioni della decisione; difetti di adeguatezza o di persuasività della motivazione sono normalmente materia di merito e non di legittimità.
- Questioni relative a interessi e decorrenza che non siano state impugnate in appello si trasformano in giudicato interno, impedendo la loro rinnovata deduzione in sede di legittimità.
- L'istanza di correzione di errori materiali va proposta al giudice che ha emesso la decisione di merito, non alla Corte di Cassazione.
- In casi simili è essenziale: a) acquisire e documentare titoli/autorizzazioni tecniche (CTU, asseverazioni, atti del Genio Civile); b) affrontare specificamente in sede di impugnazione tutte le questioni economiche (interessi, rivalutazione) per non perderle per giudicato interno.
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