Cassazione Penale, Ordinanza n. 08721/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di cassazione esamina due ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 18/03/2024. Per un imputato la decisione di secondo grado aveva confermato la sentenza di primo grado; per l'altro, in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., era stata applicata la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa. Il primo ricorrente (che ha concordato la pena) deduceva, quale unico motivo, l'omessa declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., assumendo l'assenza di prova a suo carico. Il secondo ricorrente lamentava: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La persona offesa/parte civile depositava conclusioni e nota spese, chiedendo il riconoscimento delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Per il ricorrente che aveva definito il giudizio mediante concordato in appello, la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è ritenuta preclusa perché la definizione concordata del procedimento comporta rinuncia alle questioni incompatibili con l'accordo sulla pena e spiega effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Per l'altro ricorrente, il primo motivo è inammissibile per genericità, poiché privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto; il secondo è inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio, che era stato adeguatamente motivato dalla Corte di appello con riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili per concedere le attenuanti generiche o ridurre la pena. La Corte condanna entrambi i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende. Esclude invece la liquidazione delle spese in favore della parte civile, rilevando che essa non aveva dato alcun effettivo contributo processuale, limitandosi a chiedere un esito favorevole con vittoria di spese.
Norme richiamate
concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
La definizione del procedimento con concordato in appello limita la cognizione del giudice e preclude nel giudizio di legittimità la proposizione di questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena.
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La richiesta di proscioglimento è preclusa quando sia intervenuto un concordato in appello che abbia comportato rinuncia alle questioni incompatibili con l'accordo.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è ritenuta adeguatamente motivata in assenza di elementi positivamente valutabili.
Non emerge dal testo una specifica citazione normativa; le spese della parte civile non vengono liquidate per difetto di effettivo contributo processuale, secondo un principio affermato dalle Sezioni Unite richiamate in motivazione.
Massime di principio
- Chi definisce il giudizio di appello con concordato sulla pena non può poi far valere in cassazione questioni di merito o di proscioglimento incompatibili con l'accordo, perché la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero procedimento, anche nel giudizio di legittimità.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche o apodittiche, senza specificare i dati di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sono inammissibili o infondate quando la sentenza impugnata dia conto, in modo adeguato, dell'assenza di elementi positivamente valutabili che giustifichino un trattamento più favorevole.
- La parte civile non ottiene la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità se non svolge un effettivo contributo processuale, limitandosi a chiedere un esito favorevole senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione.
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