Cassazione Penale, Ordinanza n. 36917/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 2 febbraio 2026 della Corte d’appello di Salerno. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; la Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano doglianze di fatto, ripetitive di quelle già proposte in appello e disattese, nonché prive dell’indicazione di specifici e decisivi travisamenti probatori, mirando invece a ottenere una diversa lettura delle prove. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito perché non dedotto con l’atto di appello. Con il terzo motivo è stata invocata la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.; la censura è stata giudicata manifestamente infondata, in ragione della motivazione della Corte territoriale sull’abitualità della condotta e sulla particolare intensità del dolo. Il testo non indica il reato contestato né la pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo al sindacato di legittimità perché diretto a una diversa valutazione del fatto e delle prove, senza individuare specifici travisamenti decisivi, e perché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza d’appello. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito in quanto non proposto in appello. Il terzo, relativo all’art. 131-bis c.p., è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo stata adeguatamente motivata l’esclusione della particolare tenuità in considerazione dell’abitualità della condotta e della particolare intensità del dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il primo motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di cesura già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale
La censura che invoca la violazione della norma probatoria non è ammissibile se si risolve in doglianze di fatto e nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze, senza un confronto effettivo con la motivazione d’appello e senza indicare specifici travisamenti decisivi.
il primo motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di cesura già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale
La deduzione di violazione della regola decisoria sulla responsabilità non consente di sollecitare in cassazione una diversa lettura delle prove; occorrono censure pertinenti alle ragioni della decisione e l’indicazione di specifici e decisivi vizi.
il terzo motivo, avente ad oggetto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello reso al riguardo una motivazione immune da vizi con il congruo richiamo all'abitualità della condotta e alla particolare intensità del dolo
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa con motivazione congrua che valorizzi l’abitualità della condotta e la particolare intensità del dolo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove mediante censure che ripropongono doglianze già esaminate in appello, senza confrontarsi con le ragioni della decisione e senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
- È non consentito in cassazione il motivo che non sia stato dedotto con l’atto di appello.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione congrua fondata sull’abitualità della condotta e sulla particolare intensità del dolo.
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