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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03777/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

I proprietari di un fondo hanno agito contro il vicino chiedendo la riduzione in pristino di un garage realizzato, in parte, oltre la linea di confine, con richiesta di arretramento fino al confine del loro terreno. In primo grado la domanda è stata respinta. In appello, i soccombenti hanno censurato la decisione sostenendo che l'azione proposta fosse stata male qualificata e che, comunque, fosse stato accertato lo sconfinamento del manufatto; hanno inoltre lamentato l'omessa pronuncia sull'appello incidentale del vicino in tema di spese. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla qualificazione dell'azione e ha rigettato nel merito, ritenendo applicabile la disciplina locale che consentiva la ricostruzione senza il rispetto delle ordinarie distanze. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per l'asserita erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello; omessa pronuncia sulla domanda di arretramento del garage sconfinante; violazione degli artt. 832 c.c. e 30 del P.R.G. comunale per non avere accolto la domanda nonostante lo sconfinamento; omessa pronuncia sull'appello incidentale sulle spese e conseguente errata regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, rilevando che la declaratoria di inammissibilità della Corte d'appello riguardava solo una questione astratta sulla qualificazione della domanda e non la ratio decidendi, che era invece fondata sul diverso assunto della non operatività delle norme sulle distanze per una ricostruzione sul medesimo sedime. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che, una volta accertato lo sconfinamento del garage nella proprietà dei ricorrenti, la domanda di riduzione in pristino doveva essere esaminata alla luce del diritto di proprietà e delle norme sulle distanze eventualmente applicabili, senza poter essere rigettata sul solo rilievo che il manufatto fosse una ricostruzione e non una nuova costruzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché provveda a eliminare la parte del garage insistente sul fondo dei ricorrenti e a individuare, secondo legge e piano regolatore, gli eventuali ulteriori vincoli di distanza. Il quarto motivo è rimasto assorbito; il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell'intero processo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per i profili di omessa pronuncia e per la dedotta ultrapetizione/inadeguata risposta ai motivi di appello e al tema delle spese.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla censura sull'asserita inammissibilità dell'appello e sui limiti delle domande/modifiche in secondo grado.

  • art. 100 c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché non investiva la ratio decidendi.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato per affermare che, accertato lo sconfinamento del manufatto nella proprietà altrui, va tutelato il diritto del proprietario mediante eliminazione della parte illegittimamente insistente sul suo fondo.

  • art. 948 c.c.

    Citato nel ragionamento sulla distinzione tra rivendicazione e regolamento di confini, ma senza incidere sulla decisione finale.

  • art. 950 c.c.

    Richiamato per la distinzione tra azione di regolamento di confini e rivendicazione, rilevante ai fini della qualificazione della domanda.

  • art. 873 c.c.

    Indicata quale parametro da applicare in rinvio per verificare gli ulteriori eventuali vincoli di distanza nell'arretramento del garage.

  • art. 30 del P.R.G. del Comune di Farra di Soligo

    Richiamato dalla Corte d'appello e poi scrutinato criticamente dalla Cassazione, che ha ritenuto non decisivo il solo richiamo alla ricostruzione sul medesimo sedime per negare la tutela richiesta.

Massime di principio

  • Quando la domanda di parte mira alla riduzione in pristino e all'eliminazione di una porzione di manufatto che sconfina sul fondo altrui, il giudice deve confrontarsi con l'effettivo sconfinamento e con la tutela proprietaria, non potendo rigettare la pretesa sulla sola base della qualificazione del manufatto come ricostruzione o nuova costruzione.
  • L'eventuale errata o discutibile qualificazione della domanda in appello non rileva se non incide sulla vera ratio decidendi della sentenza impugnata; il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando non aggredisce il fondamento effettivo della decisione.
  • Nella controversia tra fondi confinanti, la distinzione tra rivendicazione e regolamento di confini non esclude che, ove sia dedotto e accertato uno sconfinamento concreto, la richiesta di restituzione o di arretramento della porzione occupata costituisca il necessario corollario della tutela dominicale.
  • In presenza di uno sconfinamento accertato, il giudice deve applicare le norme di legge e gli eventuali strumenti urbanistici pertinenti per individuare la misura dell'arretramento o della riduzione in pristino, senza arrestarsi a criteri meramente fattuali o formali legati alla preesistenza del manufatto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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