Cassazione Penale, Sentenza n. 40960/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva parzialmente riformato il giudizio abbreviato di primo grado: Donato Orsieres era stato riconosciuto responsabile di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) relativa a contributi europei per pascoli (stagioni 2020-2021) e assolto dal reato previsto dall'art. 323 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge. Il ricorrente articolava cinque motivi: (1) vizio di diritto e insufficienza della motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa (in particolare sulla qualificazione delle superfici come "pascolo magro" e sull'applicabilità della circolare Agea 979/2013 rispetto ai regolamenti UE), contestando la nuova impostazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai regolamenti UE 1305/1306/1307/2013; (2) violazione delle norme processuali e inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da due testimoni (art. 63 co.2 c.p.p.); (3) omessa motivazione su quesito specifico relativo alla qualificazione delle superfici; (4) omessa o insufficiente motivazione circa l'ordinanza del GUP che aveva invitato le parti a reperire atti normativi; (5) violazione dell'art. 47 c.p. (errore sul fatto e sul precetto) e assenza del dolo, posto che la sublocazione non avrebbe fatto venire meno il rapporto di conduzione e perché, secondo la difesa, non esisteva un divieto generalizzato di pascolamento di terzi per tutte le superfici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. In particolare, la Cassazione ha ritenuto generiche e in parte reiterative le censure (primo, terzo e quinto motivo) e ha ritenuto fondata la diversa impostazione giuridica della Corte territoriale, che ha fatto corretta applicazione dei regolamenti UE (PAC) come riferimento normativo specifico per gli aiuti comunitari, ritenendo provata l'artificiosa creazione dei requisiti per ottenere i contributi da parte dell'imputato. Sotto il profilo probatorio la Corte ha ritenuto utilizzabili e congruamente valutate le sommarie informazioni e gli altri elementi (Mod. 4 con correzioni, contratto di sublocazione, dichiarazioni del sindaco e vicesindaco, annotazioni della stazione forestale, testimonianze e documenti) che, nel loro complesso, dimostravano la mancanza di effettiva conduzione dei pascoli da parte dell'imputato e la sussistenza del dolo. Anche la censura sull'integrazione documentale disposta dal GUP è stata ritenuta priva di rilievo, atteso che il giudice abbreviato può acquisire elementi ai sensi dell'art. 441 co.5 c.p.p. Esito pratico: rigetto del ricorso; conferma delle condanne per le imputazioni di truffa aggravata (con la precedente esclusione del reato previsto dall'art. 323 c.p.) e della pena rideterminata dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
La Corte di appello ha assolto l'imputato per questo capo perché "il fatto non è più previsto dalla legge come reato"; la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale acquisizione di fatto.
Norma sul reato di truffa aggravata: la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto sussistenti gli elementi della truffa aggravata in relazione alla artificiosa creazione delle condizioni per ottenere contributi PAC.
Regola sull'errore sul fatto e sul precetto: la difesa ha invocato errore sul fatto/precetto escludente il dolo; la Corte territoriale e la Cassazione hanno escluso che ricorrano tali errori alla luce delle prove e della posizione conoscitiva dell'imputato.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina sull'utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali: la Corte ha ritenuto le dichiarazioni valutabili e, comunque, ha applicato la prova di resistenza per mostrare che, anche eliminandole, rimanevano elementi sufficienti di prova.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (lette b, c, e sono state invocate): la Corte ha ritenuto alcune censure generiche/inammissibili e altre manifestamente infondate.
Regolamenti UE 1305/1306/1307 del 2013 (PAC)
Rilevanti come quadro normativo primario per i contributi agricoli: la Corte d'appello ha fatto riferimento a tali regolamenti per affermare che gli aiuti spettano solo a chi concretamente esercita il potere decisionale e il rischio imprenditoriale e non a chi abbia artificiosamente creato i requisiti.
Circolare Agea 979/2013
Riferimento amministrativo citato dalla difesa per la qualificazione del pascolo magro; la Corte ha ritenuto che, pur essendo una fonte amministrativa, non fosse decisiva rispetto all'applicazione dei regolamenti UE nel caso concreto.
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Strumento che, nel giudizio abbreviato, attribuisce al giudice il potere di assumere elementi necessari alla decisione; la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione documentale disposta dal GUP.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
Norme sul diritto alla trattazione orale in Cassazione; la richiesta difensiva di trattazione orale in presenza è stata formalmente avanzata in sede di udienza.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi a contributi agricoli comunitari il quadro normativo di riferimento è primariamente quello dei regolamenti UE (PAC); le circolari amministrative possono avere rilievo interpretativo ma non prevalgono sulla normativa comunitaria.
- Per i reati di truffa relativi a fondi pubblici/UE, non basta la mera titolarità formale di contratti o documenti: rileva la concreta disponibilità, il controllo effettivo e la capacità decisionale sull'attività pascoliva; la sublocazione e la mancanza di controllo possono comprovare l'artificiosa creazione dei requisiti per ottenere i contributi.
- Le sommarie informazioni testimoniali possono essere utilizzate se, nel complesso, non emergono elementi concreti che colleghino i dichiaranti al reato; il giudice deve valutare sostanzialmente la posizione del dichiarante più che attenersi solo a formalismi (iscrizione nel registro delle notizie di reato).
- La prova di resistenza è uno strumento valido: anche ove si ipotizzi l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni, il giudice deve valutare se residuano altri elementi probatori sufficienti a sorreggere la decisione.
- L'errore sul fatto o sul precetto può escludere il dolo, ma ciò dipende dalla valutazione complessiva delle prove e dalle circostanze personali dell'imputato (es. conoscenze o funzioni ricoperte nel settore); un soggetto con conoscenze tecniche può avere responsabilità maggiore nella valutazione del requisito soggettivo.
- Nel giudizio abbreviato il GUP può ordinare integrazioni istruttorie (art. 441 co.5 c.p.p.); la mancata reperibilità iniziale di atti normativi non determina automaticamente nullità se il giudice integra correttamente il fascicolo.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con le argomentazioni giuridiche e di fatto della sentenza impugnata; generiche reiterazioni di doglianze di merito espongono il ricorso ad inammissibilità.
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