Ordinanza n. 3549/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, del 9 febbraio 2023, n. 357, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che ha deciso le impugnazioni contro la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel, adottata in attuazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, concernente il tetto sui ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica
Esito
La controversia
Nel giudizio d’appello, concernente la disciplina nazionale sul tetto ai ricavi degli operatori del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, il Consiglio di Stato aveva rimesso alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali relative alla compatibilità della disciplina nazionale con la direttiva (UE) 2019/944 e con il regolamento (UE) 2022/1854, nonché alle modalità di calcolo del tetto. Il GSE ha chiesto il ritiro del rinvio pregiudiziale, sostenendo che le sopravvenute sentenze della Corte di giustizia nelle cause Electrabel e Secab avessero già risolto i quesiti. ARERA ha aderito alla richiesta. Le società produttrici, già ricorrenti in primo grado, si sono opposte, sostenendo che le questioni sottoposte alla Corte non fossero materialmente identiche a quelle già decise e che non sussistesse una giurisprudenza consolidata idonea a escludere l’obbligo di rinvio. Hanno inoltre chiesto, ove necessario, la correzione del secondo quesito, il cui incipit conteneva un errore materiale circa la subordinazione rispetto all’esito del primo quesito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’istanza di ritiro, poiché essa riguarda il procedimento incidentale pregiudiziale e può essere proposta anche durante la sospensione del giudizio principale. Tuttavia, l’ha respinta nel merito. Non si erano verificati rinuncia agli atti, accordo transattivo, estinzione del giudizio o rinuncia alle censure fondate sul diritto dell’Unione; anzi, le società avevano insistito sulle proprie doglianze. Inoltre, le questioni sottoposte con l’ordinanza n. 10148/2025 non erano materialmente identiche a quelle decise nelle cause Electrabel e Secab e non risultava ancora consolidata una giurisprudenza della Corte idonea a chiarire tutti i punti di diritto, considerati nel loro complesso. Il Collegio ha quindi dichiarato di voler mantenere il rinvio pregiudiziale. Ha inoltre precisato che il secondo quesito deve essere letto alla luce della motivazione dell’ordinanza di rimessione, correggendo l’errore materiale nell’incipit: esso opera nell’ipotesi di risposta positiva al primo quesito, ossia qualora la direttiva 2019/944 osti alla disciplina nazionale. Il provvedimento dispone la trasmissione dell’ordinanza alla Cancelleria della Corte di giustizia e alle parti costituite; non decide il merito dell’appello principale.
Norme richiamate
art. 100, par. 1, regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
La possibilità che il giudice nazionale ritiri la domanda di pronuncia pregiudiziale è contemplata dall’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea.
La disposizione consente al giudice nazionale rimettente di ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale quando ne ricorrano i presupposti.
Nel corso della sospensione del giudizio medesimo - nel corso del quale non possono essere compiuti atti del procedimento.
Il divieto di compiere atti nel processo sospeso non impedisce la presentazione di un’istanza relativa al procedimento incidentale pregiudiziale, che costituisce impulso all’esercizio di un potere officioso del giudice.
applicabile al processo amministrativo in forza di rinvio dall’art. 79, comma 1, cod. proc. amm.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione processuale richiamata dal Collegio.
Non è applicato direttamente nel dispositivo; è richiamato il precedente dell’Adunanza plenaria sul ritiro della domanda pregiudiziale.
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
Costituisce la base della disciplina nazionale sul tetto ai ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, la cui compatibilità con il diritto dell’Unione è oggetto del rinvio pregiudiziale mantenuto.
art. 5, par. 3 e 4, direttiva (UE) 2019/944
È oggetto del primo quesito pregiudiziale, relativo alla compatibilità con la direttiva di un tetto nazionale sui ricavi del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.
artt. 6, 7 e 8, regolamento (UE) 2022/1854
Sono oggetto dei quesiti pregiudiziali concernenti il mantenimento delle misure nazionali, i requisiti di legittimità e il calcolo del tetto ai ricavi.
art. 2, punti 5 e 9, regolamento (UE) 2022/1854
Rileva per l’interpretazione delle nozioni di ricavi di mercato e ricavi eccedenti ai fini della terza questione pregiudiziale.
Massime di principio
- Il giudice nazionale può ritirare una domanda di pronuncia pregiudiziale anche durante la sospensione del giudizio principale, poiché l’istanza di ritiro inerisce al procedimento incidentale pregiudiziale e costituisce impulso all’esercizio di un potere officioso del giudice, non un atto del procedimento sospeso.
- Il ritiro del rinvio pregiudiziale è giustificato quando venga meno l’effettiva pendenza o la rilevanza concreta della controversia principale, ad esempio per rinuncia agli atti, composizione amichevole o altro incidente estintivo.
- Il giudice nazionale di ultima istanza può ritirare il rinvio quando una successiva pronuncia della Corte di giustizia abbia fornito un chiarimento interpretativo definitivo, corrispondente all’eccezione dell’acte éclairé, tale che il rinvio non sarebbe stato obbligatorio se tale pronuncia fosse intervenuta anteriormente.
- L’acte éclairé richiede l’identità materiale della questione con altra già decisa in relazione a un’analoga fattispecie oppure, in mancanza di rigorosa identità, l’esistenza di una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia che abbia risolto il punto di diritto rilevante.
- Quando le questioni pregiudiziali riguardano profili diversi e non ancora definitivamente chiariti della compatibilità di una disciplina nazionale con il diritto dell’Unione, la sopravvenienza di sentenze della Corte relative a fattispecie analoghe non impone il ritiro del rinvio.
- Un errore materiale nella formulazione di un quesito pregiudiziale può essere corretto mediante interpretazione conforme al contenuto motivazionale dell’ordinanza di rimessione, quando la motivazione renda inequivoco il significato effettivamente perseguito.
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