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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27965/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non consentite le doglianze perché in larga parte attinenti a questioni di fatto e perché la decisione sul trattamento sanzionatorio era adeguatamente motivata dal giudice di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP di primo grado per il reato in materia di stupefacenti. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p. sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in censure di merito, quindi non proponibili in sede di legittimità, e che il terzo riproponesse questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, mentre la determinazione della pena rientrava nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti; nel caso di specie il ricorso contestava l'applicazione del comma 1 e del comma 5, ma la Corte ha ritenuto le censure non scrutinabili in cassazione perché di fatto.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma invocata per contestare la qualificazione della condotta; la censura è stata considerata una mera doglianza fattuale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma invocata per ottenere una diversa qualificazione del fatto; la censura è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità perché fondata su aspetti di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la loro mancata concessione o il loro trattamento è censurabile solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica, evenienza esclusa nel caso concreto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie.
  • Le doglianze che riproducono questioni già esaminate e disattese in appello non sono fondatamente deducibili in cassazione se la sentenza impugnata ha fornito risposta adeguata e non manifestamente illogica.
  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, quando contestata solo in fatto, non può essere rivista in cassazione se il ricorso non evidenzia un errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio e la valutazione delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione è sufficiente e coerente.
  • Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile quando i motivi non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a reiterare contestazioni di merito.
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Come è indicizzato

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