Cassazione Penale, Sentenza n. 8666/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava il sequestro preventivo del trattore intestato al ricorrente. Il Passarelli deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al "fumus" del reato e alle esigenze cautelari: sosteneva che si trattò di un unico episodio occasionale (un favore a un vecchio amico) che non dimostra attività abituale o reiterata; che il danno al suolo non sarebbe stato significativo; che il valore del mezzo era molto superiore alla somma di 150 euro percepita per l'intervento del 1/4/2021; che la sua incensuratezza e probabile concessione della sospensione condizionale della pena rendono sproporzionata la misura; e che mancava il nesso funzionale tra il bene e il rischio di reiterazione, violando i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che gli elementi raccolti il 1/4/2021, riconosciuti dallo stesso ricorrente, dimostrino il coinvolgimento del Passarelli nelle operazioni di carico, trasporto e successivo "tombamento"/smaltimento illecito di rifiuti (scarti di pellame e tessile), sicché sussisteva il fumus penale sia per il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 152/2006 (gestione illecita di rifiuti) sia per il concorso in attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.). Quanto al periculum in mora, il collegio ha ritenuto che il mezzo fosse funzionalmente strumentale e potenzialmente idoneo a consentire la reiterazione delle condotte illecite, giustificando il sequestro. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Applicata come fattispecie penalmente rilevante per il concorso in attività organizzata volta al traffico illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione del ricorrente ai carichi e al successivo smaltimento integrasse il fumus di tale reato.
Richiamato come principio di concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la partecipazione del ricorrente nell'organizzazione dedita allo smaltimento illecito.
art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Riferito alla gestione illecita di rifiuti (capo 21): la Corte ha ritenuto provata, almeno in astratto per la fase cautelare, la partecipazione del ricorrente in operazioni di raccolta/trasporto/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
Richiamato per delimitare il sindacato della Corte di cassazione sull'ordinanza del riesame: la verifica in sede di legittimità è ammessa solo se c'è radicale assenza o mera apparenza della motivazione; la Corte ha escluso tali vizi.
Menziionato nell'ordinanza del riesame ma non contestato al Passarelli; la Corte osserva che i richiami a quella fattispecie, non essendo stata imputata, non sono rilevanti nella presente sede cautelare.
Applicato per l'onere delle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata per affermare che, in assenza di colpa grave nella proposta del ricorso, non si estingue il diritto alla condanna alle spese; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per attribuire colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La mera episodicità dichiarata dall'imputato non esclude automaticamente il fumus: se dagli accertamenti emergono elementi che collocano l'episodio in un sistema organizzato (pluralità di soggetti e mezzi, modalità di smaltimento), il giudice può ritenere sufficiente il fumus per misure cautelari sugli strumenti impiegati.
- Il valore economico del bene sequestrato non è di per sé decisivo: conta la sua funzionalità rispetto all'attività illecita e il rischio che la sua libera disponibilità consenta la reiterazione del reato.
- Lo stato di incensuratezza o la prospettiva di benefici della pena (es. sospensione condizionale) non impediscono automaticamente misure cautelari se sussistono concreti indizi di partecipazione a una struttura illecita e un rischio di reiterazione.
- In Cassazione il sindacato sull'adeguatezza della motivazione del giudice di merito è limitato: per ottenere la riforma occorre dimostrare la 'radicale assenza' o la 'mera apparenza' della motivazione (art. 325 c.p.p.). I rilievi di merito non autorizzano la valutazione piena dei fatti.
- Per giustificare un sequestro preventivo di un bene materiale occorre dimostrare un nesso funzionale tra il bene e l'illecito (strumentalità o destinazione stabile all'uso criminogeno), non soltanto un uso occasionale.
- In fase cautelare, gli elementi probatori richiesti sono meno stringenti che nel giudizio di merito: è sufficiente un quadro indiziario coerente che renda plausibile il coinvolgimento dell'indagato nell'attività illecita e il rischio di reiterazione.
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