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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04294/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 18/03/2025. Il primo ricorrente ha censurato la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di occupazione arbitraria di terreni o edifici e di danneggiamento aggravato, deducendo inoltre vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'eccessività della pena. Gli altri due ricorrenti hanno contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità, prospettando un travisamento del fatto e una diversa ricostruzione storica delle risultanze probatorie, oltre a lamentare la violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte non consentiti in sede di legittimità e in parte manifestamente infondati, osservando che le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In motivazione ha rilevato che le censure sulla responsabilità e sulla valutazione delle prove erano dirette a ottenere una diversa lettura del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che le doglianze su attenuanti generiche, particolare tenuità del fatto e sospensione condizionale erano manifestamente infondate o meramente reiterative di quanto già dedotto in appello.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Richiamato come base della contestazione di responsabilità per l'occupazione arbitraria di terreni o edifici.

  • art. 639-bis c.p.

    Richiamato quale disposizione collegata al reato contestato di danneggiamento aggravato.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dai ricorrenti per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte considera la censura manifestamente infondata perché già disattesa in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente nel passaggio sulle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 648-bis c.p.

    Non citato nel testo; omesso.

  • art. 624 c.p.

    Non citato nel testo; omesso.

  • art. 633 c.p.p.

    Non citato nel testo; omesso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o del travisamento del fatto, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione storica della vicenda.
  • Il vizio di motivazione sulla responsabilità non è configurabile quando la sentenza impugnata esponga in modo coerente e privo di manifeste illogicità le ragioni del convincimento, facendo corretta applicazione dei criteri giuridici pertinenti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata quando si risolva nella mera riproposizione di questioni già dedotte in appello e già congruamente respinte dal giudice di merito.
  • La richiesta di sospensione condizionale della pena e le censure sul trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili in cassazione se si risolvono in contestazioni generiche o meramente reiterative, prive di specifici errori di diritto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoDanneggiamentoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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