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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23478/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario fondo servente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di negatoria servitutis proposta dalla proprietaria di un fondo nei confronti del titolare di un preteso diritto di passaggio pedonale e carrabile, e da una riconvenzionale di usucapione di tale servitù proposta dal convenuto. In appello la domanda principale è stata accolta e la servitù esclusa. In cassazione la società avente causa del convenuto e il dante causa hanno censurato: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dichiarato libera l'intera particella pur essendo stata dedotta solo una porzione del terreno, in particolare l'area adibita a parcheggio, e non anche la diversa porzione interessata da strada e rampa di accesso gravata da uso pubblico; 2) la liquidazione delle spese, ritenuta parametrata a un valore di causa errato, perché la negatoria servitutis avrebbe dovuto essere valutata secondo il criterio catastale e, quindi, per uno scaglione inferiore. I controricorrenti hanno resistito e proposto a loro volta ricorso incidentale, lamentando che la Corte territoriale avesse liquidato unitariamente le spese senza considerare che essi erano assistiti da diversi difensori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la censura di ultrapetizione perché la sentenza impugnata aveva effettivamente deciso sulla particella catastalmente identificata come oggetto sia della domanda principale sia della riconvenzionale, senza eccedere i limiti del petitum; ha inoltre osservato che la questione della limitazione della servitù a una sola porzione del fondo non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito, per cui era nuova. È stata ritenuta inammissibile anche la doglianza sulle spese, perché il ricorrente non aveva specificato il concreto pregiudizio economico né indicato puntualmente il valore esatto della controversia e le voci tariffarie asseritamente violate; inoltre, la presenza della riconvenzionale di usucapione giustificava la liquidazione non limitata al solo criterio della negatoria servitutis. Il ricorso incidentale è stato rigettato perché la liquidazione unitaria delle spese era coerente con l'impugnazione proposta congiuntamente dalle controparti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è infondata se la sentenza decide entro i limiti della domanda così come risultante dagli atti e dall'identificazione catastale del bene controverso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato il procedimento di definizione camerale con proposta del relatore, condivisa dal collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice decide sulla medesima particella o bene indicato dalle domande di merito, anche se la parte ricorrente tenta di restringere in cassazione l'oggetto della controversia a una porzione soltanto del fondo, senza aver dimostrato che tale limitazione fosse stata effettivamente dedotta nei gradi precedenti.
  • La deduzione di ultrapetizione o extrapetizione richiede una specifica indicazione del petitum e del thema decidendum come effettivamente devoluti al giudice di merito; se la questione viene prospettata per la prima volta in cassazione, la censura è nuova e quindi inammissibile.
  • Chi contesta in cassazione la liquidazione delle spese sulla base di uno scaglione tariffario errato deve indicare con precisione il valore della controversia, le voci tariffarie applicate e il concreto pregiudizio economico subito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando nel giudizio di merito siano state proposte domande contrapposte, come azione negatoria e riconvenzionale di usucapione di servitù, il valore della causa e la conseguente liquidazione delle spese possono non essere determinati secondo il solo criterio della domanda principale, dovendosi considerare l'assetto complessivo della lite.
  • La liquidazione unitaria delle spese è compatibile con la scelta processuale di proporre impugnazione congiunta da parte di più soggetti, anche se assistiti da diversi difensori.

Come è indicizzato

MaterieServitùSpese di liteImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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