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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21603/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Uysal ha impugnato la conferma in appello della condanna per violenza contro incaricato di pubblico servizio (art. 336 c.p.) e per otto violazioni del divieto di accesso a infrastrutture di trasporto (art. 10, comma 2, d.l. 29/02/2017 n.14 conv. L.18/04/2017 n.48 e successive modifiche). Il ricorso per cassazione contestava la legittimità del provvedimento del Questore che gli aveva imposto il divieto di accesso alla Stazione Centrale di Milano e aree limitrofe per 12 mesi: la difesa sosteneva che, alla luce della sentenza n.47/2024 della Corte costituzionale, il divieto è ammissibile solo se sussiste un concreto pericolo di commissione di reati e non può fondarsi su meri precedenti penali o su condotte legate a bisogni di sussistenza (es. raccolta e rivendita di biglietti usati). Chiedeva quindi la disapplicazione del provvedimento e l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente valutato il decreto del Questore, motivato con riferimento a precedenti penali e di polizia dell'imputato (tra cui spaccio, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, furto, insolvenza fraudolenta, evasione) e a comportamenti molesti reiterati nelle stazioni metro, tali da configurare un concreto pericolo di commissione di reati. Ha ritenuto che il provvedimento specificasse le aree interdette e la durata, fosse proporzionato e conforme ai criteri indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.47/2024 (esigenza di un giudizio prognostico probabilistico sulla pericolosità futura). Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena complessiva del rito, già determinata in 9 mesi e 15 giorni di reclusione con le attenuanti e le riduzioni per il rito abbreviato) e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    Norma applicata per la qualificazione del fatto come violenza contro incaricato di pubblico servizio. La Corte utilizza la fattispecie per la condanna relativa all'aggressione all'addetto ATM.

  • art. 10, comma 2, d.l. 29 febbraio 2017, n. 14, conv. L. 18 aprile 2017 n. 48, come modificato dall'art. 21-ter d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. L. 1 dicembre 2018, n. 132

    Attribuisce al Questore il potere di adottare il divieto di accesso a determinate aree di trasporto per prevenire la commissione di reati. La Corte ha ritenuto legittimo il divieto perché motivato da elementi specifici e documentati che prospettavano un concreto pericolo di commissione di reati.

  • sentenza Corte costituzionale n. 47/2024

    La Corte costituzionale ha precisato che il termine 'sicurezza' va inteso come garanzia della libertà dei cittadini di svolgere attività lecite al riparo da condotte criminose e che il divieto di accesso è legittimo solo se la presenza del soggetto è associata a un concreto pericolo di commissione di reati, valutato con un giudizio prognostico probabilistico. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il provvedimento impugnato rispettasse tali limiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso a infrastrutture di trasporto imposto dal Questore è ammissibile solo se motivato da elementi concreti che configurino un rischio reale di commissione di reati; non basta il mero disordine o la percezione di decoro compromesso.
  • I precedenti penali e di polizia rilevano ai fini del giudizio prognostico sulla pericolosità, specie se sono numerosi, eterogenei e includono reati attinenti all'ordine pubblico o alla violenza; tuttavia il loro rilievo deve essere spiegato e collegato alla specifica misura preventiva.
  • La motivazione amministrativa deve indicare con precisione aree interdette e durata del divieto e deve essere notificata regolarmente per essere efficacemente utilizzata in sede penale come presupposto per l'addebito di violazioni del divieto.
  • La Corte di merito deve valutare la coerenza del provvedimento con i principi costituzionali (come definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale) mediante un esame logico e prognostico; solo carenze tali da rendere il provvedimento vagamente motivato o meramente punitivo giustificano la disapplicazione.
  • Condotte apparentemente 'di sopravvivenza' (es. raccolta e rivendita di biglietti usati) non escludono a priori la legittimità del divieto se tali comportamenti, nel complesso, risultano reiterati, molesti o impediscono la libera fruizione degli spazi pubblici; è però utile che la difesa dimostri l'assenza di pericolosità concreta e la proporzionalità della misura.

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