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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12745/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per il risarcimento del danno nei confronti dell'ente previdenziale, deducendo di essere stato indotto alle dimissioni e al pensionamento anticipato da un errore contenuto nell'estratto certificativo della propria posizione assicurativa, che gli aveva fatto credere di avere già maturato i requisiti contributivi necessari. La Corte d'appello, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente ma aveva ridotto il danno: aveva detratto dall'importo risarcibile quanto percepito dal lavoratore come incentivo all'esodo, applicando il principio della compensatio lucri cum damno, e aveva inoltre individuato come dies a quo del pregiudizio non la data delle dimissioni, bensì quella in cui, secondo il meccanismo delle finestre pensionistiche, avrebbe potuto andare in pensione se l'informazione fosse stata corretta. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato: 1) la detrazione dell'incentivo all'esodo, sostenendo che non fosse conseguenza immediata dell'inadempimento dell'ente; 2) il criterio di decorrenza del danno, sostenendo che le retribuzioni perse dovessero essere conteggiate sin dalla data delle dimissioni, poiché senza l'errore non si sarebbe dimesso; 3) l'omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'ente per asserita genericità, lamentando violazione dell'art. 342 c.p.c. perché l'atto di gravame avrebbe censurato solo una delle due rationes decidendi di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la ricostruzione causale della Corte d'appello: l'incentivo all'esodo costituisce conseguenza diretta e secondo regolarità causale dell'errore informativo dell'ente, poiché le dimissioni indotte dall'errore hanno determinato la percezione dell'incentivo; inoltre, il danno da perdita di retribuzioni non decorre dalla data delle dimissioni, ma solo dal momento in cui il lavoratore avrebbe potuto effettivamente accedere alla pensione secondo le finestre pensionistiche, poiché la perdita di retribuzioni antecedente è dipesa da una scelta anticipata del lavoratore non causalmente ascrivibile all'errore. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che, nel dedurre in cassazione l'error in procedendo per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o riportare specificamente il contenuto dell'atto di appello dell'ente, cosa non avvenuta. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con prevalenza dell'ente resistente.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità da inadempimento, ma la Corte decide la censura soprattutto sul nesso causale e sulla riconducibilità del danno alle conseguenze dell'errore informativo.

  • art. 1223 c.c.

    la Corte ribadisce che il risarcimento comprende le conseguenze immediate e dirette secondo regolarità causale, anche se indirette o mediate, escludendo solo eventi del tutto atipici.

  • art. 342 c.p.c.

    in presenza di dedotta inammissibilità dell'appello per genericità, il ricorrente deve riportare specificamente il contenuto dell'atto di gravame per consentire il controllo di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nel risarcimento da responsabilità contrattuale o da inesatta informazione, sono risarcibili non solo le conseguenze immediate ma anche quelle mediate e indirette che rientrino nella normale regolarità causale dell'evento dannoso; resta escluso soltanto ciò che presenti carattere atipico o eccezionale.
  • Un vantaggio economico conseguito in conseguenza della condotta dannosa può essere detratto dal danno risarcibile quando derivi, secondo un nesso causale ordinario, dalla medesima sequenza fattuale che ha prodotto il pregiudizio, applicandosi la compensatio lucri cum damno.
  • Ai fini della liquidazione del lucro cessante per perdita di retribuzioni, il danno va commisurato al periodo causalmente imputabile alla condotta illecita o inadempiente; le perdite determinate da una scelta autonoma e anticipata del danneggiato non sono automaticamente imputabili al responsabile.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede il rispetto rigoroso del principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare o trascrivere gli atti processuali rilevanti, in modo da rendere verificabile la dedotta genericità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiObbligazioniPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

Testo integrale

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